Imposte

Art bonus per l’orchestra che non accede ai fondi del Fus

L’agenzia delle Entrate con l’interpello 542 sottolinea la finalità di sostenere interventi pro cultura

di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio

Orchestra sinfonica e art bonus: il credito d’imposta spetta a prescindere dall’accesso dell’ente al «Fondo unico per lo spettacolo» (Fus).

Un chiarimento, quello contenuto nella risposta a interpello 542 pubblicata dall’agenzia delle Entrate, che consente ancora una volta di affrontare il tema legato ai requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla norma (articolo 1, Dl 83/2014) ai fini della fruizione del credito di imposta pari al 65% delle erogazioni in denaro effettuate da persone fisiche, enti non commerciali e società, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici.

Nel caso in esame, il quesito viene avanzato da un’associazione senza scopo di lucro contraddistinta per essere un complesso stabile a carattere professionale costituito da componenti di un’orchestra, dipendenti a loro volta di una Fondazione, con la quale è stata siglata un’apposita convenzione che permette ai musicisti di svolgere attività autonoma nella stessa associazione. In particolare, l’istante si interroga sulla possibilità di fruire dell’art bonus in quanto istituto concertistico per le erogazioni liberali destinate al sostegno della propria attività seppur non riceva contributi o sovvenzioni dalla Fondazione e non abbia mai effettuato domanda per ottenere un sostegno dal Fus.

Sul punto, l’Agenzia ripercorrendo la finalità dell’istituto e il tenore della norma, rileva come il credito d’imposta spetti per le erogazioni liberali effettuate in denaro a sostegno a titolo esemplificativo di teatri, fondazioni lirico-sinfoniche e teatri di tradizione, teatri nazionali istituzioni concertistico-orchestrali. Una categoria quest’ultima all’interno della quale può essere inquadrata l’associazione che rientra di fatto a tutti gli effetti tra i soggetti dello spettacolo previsti dall’articolo 1 del Dl 83/2014. La disposizione normativa, infatti, contempla tra i destinatari di erogazioni liberali ammissibili all’art bonus istituzioni concertistico-orchestrali, complessi strumentali, società concertistiche e corali a condizione che presentino i requisiti di attività strutturata, stabile e continuativa. A nulla infatti rileva, come peraltro precisato dallo stesso ministero della Cultura - interpellato sulla questione dall’amministrazione finanziaria, l’effettivo riconoscimento a tali soggetti di ulteriori e diverse agevolazioni pubbliche ai fini dell’ammissibilità all’art bonus. A ben, vedere, la ratio sottesa alla disposizione normativa è quella di sostenere il finanziamento di tutti quei soggetti che svolgano stabilmente, in maniera strutturata e con continuità, attività di spettacolo.

Delle conclusioni, quelle a cui giunge l’amministrazione finanziaria, del tutto condivisibili e che puntano ad evidenziare la finalità dell’art bonus, un’agevolazione pensata per finanziare principalmente interventi a sostegno della cultura e dello spettacolo.

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