Controlli e liti

L’assegno divorzile è deducibile anche se girato sul conto del figlio

Per la Ctr Lazio non rilevano la modalità di versamento né il rapporto dell’ex coniuge con l’Erario

di Alessandro Borgoglio

È deducibile l’importo corrisposto a titolo di assegno di mantenimento all’ex coniuge, anche se le somme sono state materialmente girate tramite bonifico sul conto corrente del figlio, al fine di sottrarle dal pignoramento attivo sui conti correnti dell’ex coniuge per debiti erariali, non sussistendo in tal caso nessun abuso di diritto. È quanto emerge dalla sentenza 2122/10/21 della Ctr Lazio (presidente Musilli, relatore Casalena).

In base all’articolo 10, comma 1, lettera c), del Tuir, sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria (la mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi del codice fiscale del coniuge percettore, peraltro, non comporta l'indeducibilità dell’onere, si veda la sentenza 34/2012 della Ctp Bergamo).

Nel caso in esame l’assegno era stato versato all’ex coniuge non direttamente sul suo conto corrente, ma su quello del figlio (legittimato a tal fine ex articolo 1188 del Codice civile), per evitare che tale assegno venisse sottoposto alla procedura di pignoramento, cui soggiacevano i conti dell’ex coniuge per debiti nei confronti del Fisco. Secondo l’ufficio si era trattato di un abuso di diritto e l’ammontare dedotto dal contribuente che lo aveva corrisposto era stato recuperato a tassazione. I giudici romani hanno però bocciato l’accertamento, stabilendo che oggetto del recupero fiscale è l’obbligazione tributaria del contribuente e rileva il suo rapporto tributario con l’amministrazione finanziaria. Non rilevano, invece, le modalità di adempimento della obbligazione civile di tale contribuente nei confronti dell’ex coniuge, né il rapporto tributario tra quest’ultimo e l’Erario. Per quanto concerne il rapporto civilistico tra gli ex coniugi, assume importanza la sola applicazione delle disposizioni del codice civile.

Quanto al rapporto tributario tra ex coniuge e Fisco, non è possibile sanzionare un terzo - l’ex coniuge corrispondente l’assegno - per eventuali condotte elusive dell’altro ex coniuge percettore: l’articolo 10-bis dello Statuto (abuso di diritto) trova applicazione nei confronti del contribuente per le obbligazioni fiscali sue proprie, non certo per condotte elusive o inadempimenti da parte di terzi. Il contribuente accertato, quindi, aveva correttamente adempiuto a tutti i suoi obblighi fiscali e aveva il pieno diritto a dedurre l’assegno divorzile. In passato è stato inoltre stabilito che le somme corrisposte per il pagamento delle rate di mutuo dell’ex coniuge sono deducibili dal reddito del contribuente nel limite dell’ammontare dell’assegno di mantenimento determinato dal giudice, alla stessa stregua di versamenti periodici in denaro (Cassazione 6794/2015).

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