Imposte

Sconto prima casa all’under 36 «nominato» dal genitore

Risposta a interpello 261: il caso del padre che stipula il preliminare e poi nomina il figlio per la firma del rogito

di Angelo Busani

L’agevolazione “under 36”, vale a dire l’abbattimento di ogni imposta in caso di acquisto della “prima casa” da parte dell’acquirente che non abbia compiuto 36 anni nell’anno in cui stipula il rogito (articolo 64 del Dl 73/2021), spetta anche se si tratta di un acquirente che si trovi a essere tale a seguito di una dichiarazione di nomina espressa in conseguenza di un contratto per persona da nominare. È questa l’affermazione che l’agenzia delle Entrate esprime con la risposta n. 261 dell’11 maggio.

Il caso analizzato è quello del genitore che stipula, con l’impresa costruttrice di un edificio, un contratto preliminare per sé o per persona da nominare e che poi nomina un figlio per la stipula del rogito. Dato che è il padre a stipulare il preliminare e a pagare caparre e acconti fino a che la nomina del figlio non sia espressa, le fatture dell’impresa costruttrice vengono intestate al padre. E allora il figlio si chiede se l’Iva che sia fatturata al padre prima della dichiarazione di nomina possa rientrare nel beneficio in questione.

Al riguardo va ricordato che, se ricorrono i presupposti di eredità e di reddito dell’agevolazione “under 36” (che, è bene ricordarlo, scade il 31 dicembre 2022), nel caso di compravendita soggetta a Iva, l’acquirente deve bensì corrispondere l’imposta all’impresa venditrice, ma matura un credito d’imposta (spendibile per pagare qualsiasi tributo sia dovuto dal contribuente a qualunque titolo) pari all’Iva addebitata nelle fatture d’acquisto; mentre, nel caso in cui la compravendita sia soggetta a imposta di registro, ogni imposta dovuta per la compravendita è azzerata.

Nella risposta n. 261 viene espresso dunque il concetto che l’agevolazione non è influenzata dal fatto che il rogito sia stipulato da un under 36 beneficiario di una dichiarazione di nomina discendente da un contratto per persona da nominare; a condizione, però, che dall’atto di compravendita, stipulato in esito alla dichiarazione di nomina, risultino specificamente enunciati gli acconti già pagati dal contraente originario, autore della nomina, con indicazione dei relativi importi e delle modalità di pagamento nonché gli estremi delle fatture al medesimo intestate.

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