I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 24 giugno al 2 luglio

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Decreto Lavoro e Imprese/Agevolazioni

Dl 30 giugno 2021, n. 99, GU 30 giugno 2021, n. 155

Decreto Lavoro e Imprese: rinvio del pagamento delle cartelle, crediti d'imposta per POS e rifinanziamento Nuova Sabatini

Tra le misure di carattere fiscale contenute nel decreto, in vigore dal 30 giugno 2021 ed emanato per continuare a fronteggiare la crisi economica conseguente alla pandemia Covid-19, si segnalano le seguenti.

Proroga di termini

E' disposto il rinvio al 31 agosto 2021 della fine della sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, sospesi (sin dall' 8 marzo 2020) dal Decreto Cura Italia (articolo 68, comma 1, Dl 18/2020) e da successive norme emergenziali. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, vale a dire entro il prossimo 30 settembre.Vengono, inoltre, prorogate sino al 31 agosto 2021: la sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo (articolo 145, Dl 34/2020); le sospensioni dei pignoramenti dell'agente della riscossione su stipendi e pensioni (articolo 152, Dl 34/2020).Viene, infine, differito dal 30 giugno al 31 luglio 2021 il termine entro il quale i Comuni devono approvare le tariffe e i regolamenti della Tari (articolo 2, Dl 99/2021).

Crediti d'imposta POS

Al fine di promuovere l'utilizzo della moneta elettronica in funzione di contrasto dell'evasione fiscale, le nuove diposizioni incentivano l'impiego di POS collegati a registratori di cassa. In tale direzione sono previsti crediti d'imposta per l'acquisto, il noleggio e l'uso di tali dispositivi e, per chi se ne avvale, per l'azzeramento delle commissioni da pagare per le transazioni. In particolare, il credito d'imposta sulle commissioni dei pagamenti elettronici è incrementato dal 30% al 100% per le commissioni maturate dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professioni, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico o strumenti di pagamento evoluto (articolo 1, comma 10, Dl 99/2021). Inoltre, è istituito a favore dei medesimi soggetti un credito d'imposta per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici pari al 100% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro (il beneficio si riduce al 70% e al 40% se i ricavi/compensi ammontano, rispettivamente, a 1 milione di euro e a 5 milioni di euro).

Cashback

Viene anche sospeso, per il secondo semestre 2021, il programma Cashback e Supercashback, al fine di destinare le risorse ad interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali.

Nuova Sabatini

Da ultimo si segnalano disposizioni volte alla semplificazione e al rifinanziamento della Nuova Sabatini. Per le domande già presentate per le quali sia stata già erogata in favore delle imprese beneficiarie almeno la prima quota di contributo, si procederà al versamento in un'unica soluzione del saldo, anche se non espressamente richiesto dalle imprese beneficiarie (articolo 5, Dl 99/2021).

Iva/E-commerce

Provvedimento agenzia delle Entrate 25 giugno 2021

Regimi OSS e iOSS: competenza affidata al Centro Operativo di Pescara

Le novità in vigore dal 1° luglio 2021 (Direttiva 2017/2455/Ue; Dlgs 83/2021) - con l'ampliamento del regime MOSS (ora divenuto OSS - One Stop Shop) a vendite a distanza e prestazioni di servizi rese a consumatori finali di altri Paesi Ue, nonché l'introduzione del regime iOSS (Import One Stop Shop) per facilitare gli adempimenti anche delle operazioni che vedono l'intervento delle interfacce elettroniche (le quali diventano fornitori «presunti» ai fini della fatturazione a soggetti privati nella Ue per beni importati aventi un valore di spedizione non superiore a 150 euro e per beni oggetto di cessione a distanza intracomunitaria) – saranno gestite dal Centro Operativo di Pescara - COP). Quest'ultimo – in continuità con il precedente regime MOSS – si occuperà delle attività, conseguenti all'applicazione dei nuovi regimi, di registrazione, liquidazione della dichiarazione, accertamento e rimborsi (articoli 74-quinquies, 74-sexies, 74-sexies.1, Dpr 633/1972).Considerata la rilevanza della novità e l'utilità di acquisire il punto di vista degli operatori, sarà possibile inviare dei contributi scritti, entro il 12 luglio 2021, alla seguente casella email: dc.gci.internazionale@agenziaentrate.it. I contributi pervenuti saranno discussi nell'ambito di un webinar sul pacchetto Iva e-commerce che si terrà, indicativamente, giovedì 22 luglio.

Iva/E-fatture

Provvedimento agenzia delle Entrate 30 giugno 2021

Fatture elettroniche: proroga per l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione

Viene modificato il provvedimento agenzia delle Entrate 30 aprile 2018, n. 89757, come da ultimo modificato dal provvedimento 28 febbraio 2021, n. 56618 al fine di prorogare al 30 settembre 2021 il periodo transitorio per l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche.La proroga è finalizzata a concludere l'ultima fase del confronto con il Garante per la protezione dei dati personali per la definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni del Collegato fiscale alla Legge di bilancio 2020 che ha previsto termini più ampi per la memorizzazione delle fatture elettroniche che transitano per il Sistema di Interscambio (Sdi) e la possibilità del relativo utilizzo nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Amministrazione finanziaria (articolo 14, Dl 124/2019).

Agevolazioni/Fondo perduto

Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 24 giugno 2021, nn. da 438 a 445

Contributo a fondo perduto ex Decreto Sostegni: chiarimenti

Con una serie di risposte inerenti al contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni (articolo 1, Dl 41/2021) l'agenzia delle Entrate conferma la prassi precedente.

a) Affitto di azienda (risposta 445): dato che il contratto d'affitto non interrompe la continuità aziendale, ai fini del contributo a fondo perduto deve considerarsi l'attività svolta dall'affittuario.

b) Operazioni straordinarie (risposte 439 e 444): i soggetti aventi causa di un'operazione di riorganizzazione aziendale devono considerare gli effetti di tale evento, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato. Per i soggetti costituiti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2020, a seguito di un'operazione di conferimento d'azienda o di cessione d'azienda, sul piano sostanziale, non si è in presenza di un'attività neocostituita (Cm 13 giugno 2020, n. 15/E). Le medesime indicazioni sono estensibili anche alle ipotesi in cui l'azienda sia pervenuta a seguito di donazione o sia oggetto di un contratto d'affitto d'azienda (Cm 21 luglio 2020, n. 22/E). Non si è pertanto nella situazione di soggetti neocostituiti ai fini del contributo nell'ipotesi di una società costituita nel 2019, con oggetto sociale l'esercizio di attività di bar, che nel 2020 ha acquisito in affitto, da una ditta individuale, esercente l'attività di distributore di carburante, il ramo d'azienda relativo alla sola attività di bar posizionata all'interno della stazione di servizio; oppure nell'ipotesi di una società costituita nel 2019 con inizio attività subordinato al perfezionamento dell'affitto, in qualità di cessionario, di due rami d'azienda sottoscritti anch'essi nel 2019. In entrambi i casi, i soggetti aventi causa devono determinare il contributo considerando gli effetti dell'acquisizione in affitto sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato, nonché delle soglie di determinazione del contributo.

c) Regime forfetario (risposta 443): il contributo a fondo perduto non rileva nella determinazione dei compensi che devono essere raffrontati con la soglia di 65.000 euro, ai fini della permanenza nel cd. regime forfetario (articolo 1, comma 54, lettera a), legge 190/2014). Si tratta, infatti, di una misura che, non attuando una determinata politica fiscale, ha la finalità di compensare, almeno in parte, i gravi effetti economici e finanziari che hanno subìto determinate categorie di operatori economici a seguito della diffusione della pandemia da Covid-19, consentendo di ritenere detto contributo irrilevante ai fini della menzionata soglia.

d) Determinazione del fatturato (risposta 442): ai fini della riduzione del fatturato è necessario considerare anche le somme che non sono state oggetto di fatturazione (es. cessione di terreni non edificabili) in applicazione delle disposizioni Iva, se le stesse hanno generato altri componenti di reddito. Non devono essere incluse nella nozione di fatturato, invece, le somme percepite dal contribuente nell'esercizio 2018, a titolo di acconto in relazione al preliminare di compravendita dei predetti immobili perfezionato nell'esercizio 2019, poiché laddove il contribuente le avesse incluse in via volontaria in fattura avrebbero concorso a formare il fatturato del 2018.

e) Distributori di carburante (risposte 440 e 441): ai fini del calcolo dell'ammontare medio del fatturato e dei corrispettivi realizzati nell'anno 2019 e nell'anno 2020, i soggetti che operano nel comparto dei distributori di carburante devono includere il dato del prezzo corrisposto al fornitore. In altre parole, l'ammontare dei ricavi o compensi deve essere determinato al netto del prezzo corrisposto al fornitore (Cm 13 giugno 2020, n. 15/E), tenendo quindi conto della nozione di ricavo prevista dall'articolo 18, comma 10, Dpr 600/1973.

f) Regime dell'editoria (risposta 438): le copie stampate e stoccate in magazzino, da una casa editrice che ha optato per il regime speciale Iva della cd. resa forfetaria, non possono essere considerate rilevanti ai fini del calcolo del fatturato e dei corrispettivi per la richiesta del contributo. La casa editrice, aderente al regime speciale dell'editoria, nel 2020 ha stampato un elevato numero di copie di libri, approfittando del calo di lavoro e per abbattere i costi di stampa, rifornendo i propri magazzini per prossimi anni. Per le copie in magazzino non risulta soddisfatto il momento impositivo che comporta di determinare l'imposta in base al metodo della resa forfetaria piuttosto che a quello delle copie vendute. Di conseguenza, le copie stampate e stoccate in magazzino non possono essere considerate rilevanti ai fini del calcolo del fatturato e dei corrispettivi per la richiesta del contributo.

Agevolazioni/Agricoltura

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 24 giugno 2021, n. 446

Attività agricole connesse: la selezione del bestiame per allevatori terzi non è un'attività connessa

Non costituisce attività connessa all'agricoltura (articolo 56-bis, comma 3, del Tuir) il servizio di selezione del bestiame per allevatori terzi, anche se svolto da un imprenditore agricolo. Si ricorda che per le attività connesse a quelle agricole opera un regime agevolato ai fini: a) delle imposte dirette (il relativo reddito è determinato applicando all'ammontare delle operazioni registrate ai fini Iva il coefficiente di redditività del 25%); b) dell'Iva (l'articolo 34-bis, Dpr 633/1972 prevede un regime di detrazione forfetaria del 50% dell'imposta assolta sugli acquisti per la fornitura dei servizi in discussione).Un imprenditore agricolo svolge principalmente l'attività di allevamento di bovini. Inoltre, al fine di fornire indicazioni agli acquirenti di bestiame, l'imprenditore si occupa anche della selezione dei capi, raccogliendo una serie di elementi (peso, struttura, età, razza, qualità, stato di salute, qualifica sanitaria) che consentono di valutare l'opportunità o meno di procedere all'acquisto. Tale attività viene svolta, occasionalmente e senza vincoli di subordinazione, anche per conto di altri allevatori italiani, a fronte di un compenso per il servizio che, generalmente, viene direttamente corrisposto dal venditore dei bovini.Detta attività non può considerarsi connessa a quella agricola, giacché la normativa civilistica (articolo 2135, comma 3, Codice civile) prescrive che s'intendono connesse all'attività agricola, tra le altre, le attività svolte dall'imprenditore agricolo dirette alla fornitura di servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata.L'agenzia ritiene che l'attività di consulenza nella scelta del bestiame non possa rientrare tra le attività agricole connesse, come chiarito in altri precedenti di prassi (Cm 14 maggio 2002, n. 44/E; Cm 15 novembre 2004, n. 44/E), ove si afferma che le attività connesse sono considerate tali quando sono presenti i seguenti due requisiti: 1) soggettivo: l'imprenditore che le svolge dev'essere lo stesso soggetto imprenditore agricolo che esercita la coltivazione del fondo o del bosco ovvero l'allevamento di animali; 2) oggettivo: per la fornitura a terzi di beni o servizi devono essere utilizzate prevalentemente attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola principale (si tratta degli elementi materiali e immateriali necessari al conseguimento dell'obiettivo aziendale come, ad esempio, i terreni, i fabbricati, le attrezzature, il personale, il capitale e il know-how).Inoltre, l'attività di fornitura di beni o servizi da parte dell'imprenditore agricolo non deve assumere per dimensione, organizzazione di capitali e risorse umane, la connotazione di attività principale; in tal senso, le attrezzature agricole non devono essere impiegate nell'attività connessa in misura prevalente rispetto all'utilizzo operato nell'attività agricola principale.Nel caso esaminato il requisito soggettivo è soddisfatto (in quanto l'attività di selezione è svolta dal medesimo imprenditore agricolo), ma non anche quello oggettivo, in quanto il servizio reso non richiede l'impiego di risorse aziendali (e pare, invece, più un'intermediazione in favore del venditore del bestiame).

Agevolazioni/Crediti d'imposta

Provvedimento agenzia delle Entrate 28 giugno 2021

Mobilità sostenibile: modalità di utilizzo del bonus

Sono state emanate le modalità attuative delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 15-bis, Dl 22 marzo 2021, n. 41, in tema di utilizzo del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1061, legge 30 dicembre 2018, n. 145.Il legislatore (articolo 1, comma 1057, legge 145/2018) ha riconosciuto un contributo a coloro che acquistano e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e-L7e, corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Per favorire l'utilizzo degli incentivi alla mobilità sostenibile e supportare le imprese del settore colpite da un calo di fatturato imputabile all'emergenza epidemiologica da Covid-19, il legislatore ha previsto che «le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione» (articolo 5, comma 15-bis, Dl 41/2021).Il credito d'imposta per la mobilità sostenibile può essere utilizzato in compensazione ai fini del versamento dei tributi e contributi pagabili tramite modello F24, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, legge 388/2000 e all'articolo 1, comma 53, legge 244/2007.Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.Va utilizzato il codice tributo «6904 - Eco-bonus veicoli Cat. L1e/L7e – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d'imposta» (Rm 82/E/2019).Restano ferme le disposizioni di cui al decreto del ministro dello Sviluppo economico del 20 marzo 2019, di concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il ministro dell'Economia e delle Finanze.

Immobili/Detrazioni edilizie

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 24 giugno 2021, n. 437

Interventi edilizi: cumulabilità delle detrazioni

La risposta verte sulla cumulabilità delle detrazioni previste dall'articolo 16-bis, comma 3 del Tuir e dagli articoli 14 e 16, Dl 63/2013. L'articolo 16-bis, comma 3 del Tuir prevede una detrazione (ai fini Irpef) nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia. In particolare, a prescindere dal valore degli interventi eseguiti, il beneficiario deve calcolare la detrazione sulla base di un importo forfetario rappresentato dal 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile, come risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione (con il limite di 96.000 euro fino al 31 dicembre 2021). La detrazione va ripartita in dieci rate annuali di pari importo. Gli articoli 14 e 16, Dl 63/2013 prevedono una detrazione (ai fini Irpef o Ires) - rapportata al costo sostenuto - per interventi di risparmio energetico e antisismici.L'agenzia chiarisce che l'acquirente di un immobile ristrutturato può fruire (in presenza di tutti i presupposti), della detrazione Irpef di cui all'articolo 16-bis del Tuir, anche nel caso in cui sul medesimo immobile la società cedente (che ha ristrutturato l'intero edificio di cui fa parte l'unità abitativa oggetto di cessione) benefici della detrazione, ai fini Ires, in materia di efficientamento energetico e di misure antisismiche (articoli 14 e 16, Dl 63/2013).

Immobili/Superbonus 110%

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 25 giugno 2021, n. 448

La detrazione maggiorata al 110% anche a fondazioni Onlus

Indipendentemente dalla categoria catastale dell'immobile, la fondazione Onlus può fruire del Superbonus 110% (articolo 119, Dl 34/2020) entro il termine del 30 giugno 2022. Rileva la circostanza che tra le proprie finalità statutarie non vi sia quella della gestione di un patrimonio di edilizia residenziale pubblica, né quella dell'acquisizione di immobili da destinare all'edilizia residenziale pubblica.Tra i beneficiari vi rientrano anche le organizzazioni di volontariato (OdV) e le associazioni di promozione sociale (APS).Per detti soggetti (Onlus, OdV e APS), non essendo prevista alcuna limitazione espressa, il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale. Non opera neanche la limitazione in merito alla possibilità di fruire del Superbonus rispetto a due unità immobiliari, in quanto tale disposizione riguarda solo le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni. Per detti soggetti, inoltre, il beneficio spetta indipendentemente dalla circostanza che l'edificio sia o meno costituito in condominio. Pertanto, il Superbonus spetta anche con riferimento ad interventi realizzati su edifici composti anche da più unità immobiliari di proprietà.

Accertamento delle imposte/Cooperative compliance

Provvedimento agenzia delle Entrate 30 giugno 2021

Adempimento spontaneo: mancata presentazione della dichiarazione annuale Iva

Sono state individuate le modalità attraverso le quali mettere a disposizione, del contribuente e della Guardia di Finanza, le informazioni che segnalano la possibile mancata presentazione della dichiarazione Iva per il periodo d'imposta 2020 o la presentazione della stessa senza il quadro VE. A tale fine, l'agenzia delle Entrate utilizza i dati delle fatture elettroniche, della comunicazione delle operazioni transfrontaliere («esterometro») e dei corrispettivi giornalieri trasmessi dai soggetti passivi Iva (articolo 1, commi da 634 a 636, legge 23 dicembre 2014, n. 190).La comunicazione sarà inviata al domicilio digitale del contribuente e conterrà le seguenti informazioni: codice fiscale e denominazione (o cognome e nome, in caso di persona fisica) del contribuente; numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d'imposta; data di elaborazione della comunicazione, in caso di mancata presentazione della dichiarazione Iva entro i termini prescritti; data e protocollo telematico della dichiarazione Iva trasmessa per il periodo d'imposta 2020, in caso di presentazione della dichiarazione senza il quadro VE.La comunicazione sarà consultabile dal contribuente attraverso il Cassetto fiscale e l'interfaccia web «Fatture e corrispettivi».Il contribuente potrà: richiedere informazioni oppure segnalare all'agenzia delle Entrate elementi, fatti e circostanze non a conoscenza della stessa con le modalità indicate nella comunicazione ricevuta; regolarizzare l'omessa presentazione della dichiarazione Iva per il 2020 oppure gli errori o le omissioni commessi nella compilazione della stessa senza il quadro VE, beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative prevista dall'istituto del ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997).

Dichiarazioni dei redditi /Compilazione

Circolare agenzia delle Entrate 25 giugno 2021, n. 7/E

Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche 2021: circolare omnibus

Con la ormai consueta circolare annuale, utilizzata anche dai soggetti (es. Caf e professionisti abilitati) che rilasciano il visto di conformità sui modelli 730, viene diffuso il documento in esame, che raccoglie i principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito e detrazioni d'imposta, a crediti d'imposta e agli altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l'apposizione del visto di conformità per l'anno d'imposta 2020.La circolare tiene conto delle novità normative e interpretative intervenute relativamente all'anno d'imposta 2020 (incluse le risposte fornite ai quesiti posti tramite interpello o consulenza giuridica): il Superbonus (Righi E41/E53 quadro E, sez. IIIA, IIIB, IIIC e Righi E61/E62 quadro E, sez. IV); il bonus facciate (Righi da E41 a E43 – cod. 15); le alternative alla fruizione diretta della detrazione (cessione del credito o contributo sotto forma di sconto) per le spese sostenute nel 2020 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di installazione di impianti fotovoltaici compresi quelli che danno diritto al Superbonus; le erogazioni liberali in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per Covid-19 (Rigo E8/10 – cod. 72); i premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d'imposta relativo agli interventi sisma bonus al 110% a un'impresa di assicurazione (Rigo da E8 a E10 – cod. 81); il bonus vacanze, il quale - se è stato utilizzato entro il 31 dicembre 2020 - consente di fruire in dichiarazione della detrazione pari al 20% (Rigo E83 – cod. 3 e 4); il credito d'imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica (Rigo G15 – cod. 5).Non vengono più inserite nella circolare, invece, le detrazioni per l'affitto dei terreni agricoli ai giovani (Rigo E82).La circolare illustra anche la verifica dell'avvenuto pagamento con strumenti tracciabili delle spese che danno diritto alle detrazioni al 19%, specificando che è sufficiente che la fattura, la ricevuta fiscale o il documento commerciale riportino la relativa annotazione della modalità di pagamento (es. carta di credito, bancomat o anche solo «pagamento elettronico»). In mancanza di tale indicazione, il contribuente è tenuto a esibire, alternativamente, ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o di credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPa o con applicazioni via smartphone tramite istituti di moneta elettronica autorizzati.

Dichiarazioni dei redditi/Versamenti

Dpcm 28 giugno 2021, GU 30 giugno 2021, n. 154

Modelli Redditi 2021: proroghe delle scadenze di versamento per i soggetti Isa, minimi e forfetari

Il decreto – annunciato con comunicato stampa del Mef 28 giugno 2021, n. 133 – contiene la proroga dal 30 giugno al 20 luglio 2021, senza corresponsione di interessi, dei versamenti di giugno per i contribuenti Isa.In particolare, lo slittamento riguarda il termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'Iva (oltre alle addizionali, alla cedolare secca sulle locazioni, alle imposte sostitutive, all'Ivie e all'Ivafe), per i contribuenti interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione. Sono, inoltre, compresi nella platea dei beneficiari i soggetti aventi dette caratteristiche che: presentano cause di esclusione dagli Isa; adottano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, cd. regime dei minimi (articolo 27, comma 1, Dl 98/2011); applicano il regime forfetario (articolo 1, commi 54-89, legge 190/2014); partecipano in società, associazioni e imprese trasparenti (articoli 5, 115 e 116 del Tuir).

Redditi di lavoro dipendente/Agevolazioni

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 25 giugno 2021, n. 447

Impatriati: il regime di favore spetta anche agli sportivi

Il regime agevolato previsto dall'articolo 16, Dlgs 14 settembre 2015, n. 147 può essere fruito anche dal calciatore professionista, proveniente da un Paese extra-Ue che abbia trasferito nel 2020 la propria residenza fiscale in Italia. Il calciatore, lavoratore dipendente, può fruire del regime fiscale di favore per i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia a decorrere dall'anno d'imposta 2020 e per i quattro periodi successivi.La platea dei beneficiari del regime è, infatti, estesa anche agli sportivi professionisti in relazione ai quali i redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare (articolo 16, comma 5-quater, Dlgs 147/2015). La disciplina infatti non pone alcun tipo di limitazione in merito alla Stato di provenienza o alla cittadinanza.

Redditi di impresa/DTA

Risoluzione agenzia delle Entrate 28 giugno 2021, n. 44/E

DTA da perdite fiscali ed eccedenze ACE

Vengono forniti chiarimenti sulla disciplina agevolativa in materia di conversione in crediti d'imposta delle attività per imposte anticipate - a seguito della cessione di crediti pecuniari verso debitori inadempienti - relative a perdite fiscali ed eccedenze ACE (articolo 44-bis, Dl 30 aprile 2019, n. 34, come sostituito dall'articolo 55, comma 1, Dl 17 marzo 2020, n. 18). Le disposizioni, da ultimo modificate dal Decreto Sostegni bis (articolo 19, comma 1, lettere a) e b), Dl 73/2021), prevedono che, qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2021, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori considerati inadempienti (si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre 90 giorni dalla data in cui era dovuto) può trasformare in credito d'imposta le DTA anche se non iscritte in bilancio riferite: alle perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile data della cessione; all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto (le cd. eccedenze ACE), non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione.L'opzione comporta l'applicazione della disciplina e, quando dovuto, l'obbligo di pagamento di un canone annuo per ciascun esercizio di applicazione pari all'1,5% della differenza tra l'ammontare delle attività per imposte anticipate e le imposte versate, come risultante alla data di chiusura dell'esercizio precedente. Ai fini del computo del canone, inoltre, nell'ammontare delle attività per imposte anticipate vanno ricomprese anche quelle trasformate in crediti d'imposta, calcolate sulle perdite fiscali e sulle eccedenze ACE. Ai fini della determinazione della base di commisurazione del canone, le imposte anticipate calcolate sulle svalutazioni effettuate ai sensi dell'articolo 106, comma 1, Tuir, riprese a tassazione, non debbano essere considerate in quanto non rientranti tra quelle qualificate.La risoluzione esamina i seguenti aspetti.

1) Profilo soggettivo: rientrano nel perimetro di applicazione della misura le società e i soggetti ad esse equiparati, a prescindere dal settore in cui operano (interpelli 11 febbraio 2021, n. 96 e 18 marzo 2021, n. 193).

2) Profilo oggettivo: in particolare viene chiarito come individuare i crediti del debitore inadempiente. Viene chiarito che l'inadempimento s'intende riferito al singolo credito e, dunque, alla posizione del debitore limitatamente a quel singolo rapporto, così escludendo che un unico credito non adempiuto nei 90 giorni dalla sua scadenza renda automaticamente inadempiente il debitore in relazione alla generalità dei suoi rapporti nei confronti del creditore.La norma richiede che si sia verificato, antecedentemente alla cessione, l'omesso pagamento (per oltre 90 giorni dopo la scadenza) del credito, a prescindere dalle vicende successive (non estintive) che hanno interessato quel rapporto creditorio (es., la successiva modifica del termine di pagamento). Ad esempio, laddove sia stato concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi (articolo 182-bis, Rd 267/1942), con il quale siano stati previsti una nuova calendarizzazione delle scadenze di crediti già non adempiuti dal debitore da oltre 90 giorni e, al contempo, l'erogazione di nuovi finanziamenti al medesimo debitore e che, al momento della cessione delle posizioni creditorie interessate da tale accordo, il debitore stia correttamente e tempestivamente adempiendo alle scadenze ivi previste, si ritiene che solo il valore nominale dei vecchi crediti non adempiuti possa concorrere al plafond dei crediti utili, poiché esclusivamente nei confronti di questi può ritenersi verificata la condizione di inadempimento richiesta.

3) Esercizio tardivo dell'opzione: la trasmissione della pec entro il termine previsto rientra tra quegli adempimenti che, sebbene abbiano natura formale, sono comunque richiesti al fine di dare attuazione alla misura in esame (Provvedimento agenzia delle Entrate 22 luglio 2016, n. 117661). Come specificato nella risposta a interpello 11 gennaio 2021, n. 35, il diritto a fruire del credito d'imposta matura già a decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti deteriorati, indipendentemente dalla data di esercizio dell'opzione stessa. Tuttavia, il diritto alla fruizione del credito d'imposta sorge con l'esercizio della predetta opzione, che va effettuata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti; in mancanza di tale adempimento formale, la società decade dal diritto alla fruizione.Pertanto, la mancata trasmissione fa decadere dal diritto a fruire dell'agevolazione. Per quanto concerne la possibilità di avvalersi della remissione in bonis (articolo 2, Dl 16/2012) in caso di mancato invio nei termini della predetta comunicazione, il contribuente può avvalersi dell'istituto sempreché risulti in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalle disposizioni di riferimento, alla data originaria di scadenza del termine previsto per il perfezionamento dell'opzione (ossia il 31 dicembre 2020), e abbia tenuto, successivamente alla cessione dei crediti, un comportamento coerente con il regime opzionale prescelto ossia con il beneficio fiscale di cui intende fruire (cd. comportamento concludente). A tal fine, il contribuente può esercitare l'opzione prevista anche in un momento successivo al termine previsto – purché entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile – mediante l'inoltro della comunicazione alla pec della Direzione regionale dell'agenzia delle Entrate territorialmente competente, e il versamento della sanzione in misura fissa pari a 250 euro (articolo 11, comma 1, Dlgs 471/1997).

Redditi di impresa/Rivalutazione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 30 giugno 2021, n. 450

Rivalutazione gratuita di immobili del settore alberghiero e termale: esclusa alle holding

La rivalutazione gratuita dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, prevista per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale (articolo 6-bis, Dl 23/2020 e articolo 5-bis, Dl 22 marzo 2021, n. 41), non può essere operata da una società che svolge l'attività immobiliare e di holding di partecipazioni, poiché si tratta di una società che non effettua la gestione alberghiera.Al fine di circoscrivere l'ambito di applicazione dell'agevolazione, occorre fare riferimento alla ratio dell'articolo 6-bis in esame, il quale è espressamente finalizzato a «sostenere i settori alberghiero e termale», consentendo esclusivamente per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale il riconoscimento dei maggiori valori in bilancio senza versamento dell'imposta sostitutiva. Tale finalità non può intendersi realizzata nell'ipotesi in cui la società svolga l'attività immobiliare e di holding di partecipazioni, con la conseguenza di rappresentare una società che non effettua la gestione alberghiera e non risulta legittimata ad effettuare la rivalutazione in bilancio.

Ritenute/Sostituti d'imposta

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 25 giugno 2021, n. 449

Soggetti non residenti sostituti d'imposta per i compensi corrisposti dalla stabile organizzazione

Anche i soggetti non residenti in Italia possono essere sostituti d'imposta, limitatamente ai redditi corrisposti dalla loro stabile organizzazione o base fissa in Italia. In questi casi, richiedendo il codice fiscale, possono adempiere ai conseguenti obblighi come l'effettuazione e il versamento delle ritenute, la certificazione degli emolumenti e la presentazione del modello dei sostituti d'imposta (770).Nel caso in cui i soggetti extra-Ue siano privi di stabile organizzazione in Italia ed effettuino nel territorio dello Stato operazioni rilevanti ai fini Iva, per l'assolvimento degli obblighi: se esercitano attività di impresa, arte o professione in un Paese terzo con il quale esistano strumenti giuridici disciplinanti la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta, possono identificarsi direttamente (articolo 35-ter, Dpr 633/1972). E' il caso del Regno Unito (risposta a interpello 4 gennaio 2021, n. 1 e Rm 1 febbraio 2021, n. 7/E); negli altri casi, devono nominare un rappresentante fiscale residente in Italia.

Locazione/Indice Istat

Comunicato Istat, GU 25 giugno 2021, n. 150

Indice dei prezzi al consumo di maggio 2021

Il comunicato Istat, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha stabilito in 103,6 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi) relativo al mese di maggio 2021, con un incremento dell'1,3% e dello 0,9% rispetto all'anno precedente e ai due anni precedenti.