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Multiattività, criteri per determinare il reddito e forma societaria escludono dagli Isa

Gli indicatori sintetici di affidabilità fiscale (Isa) sono previsti anche per le imprese agricole, ci sono però casi nei quali non devono essere applicati

Gli indicatori sintetici di affidabilità fiscale (Isa) sono previsti anche per le imprese agricole; non sempre, però, devono essere applicati.

Con il provvedimento del 31 gennaio 2022 sono stati approvati 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Isa, da utilizzare per il periodo di imposta 2021; tra questi ci sono i modelli BA01U e BA02U, da utilizzare rispettivamente per le attività di “coltivazioni agricole, silvicoltura ed utilizzo di aree forestali” e per le attività di “produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi”.

Le forme societarie

La compilazione dei modelli e l’applicazione degli indici previsti per le attività agricole non riguarda tutti i soggetti che operano in agricoltura; gli Isa, infatti, come previsto dall’articolo 9-bis del Dl 50/2017 che li ha istituiti, riguardano gli esercenti attività di impresa, arti e professioni, restano pertanto esclusi dalla loro applicazione tutti coloro i quali non svolgono una attività di impresa ma dichiarano il reddito su base catastale, vale a dire persone fisiche e società semplici che svolgono una delle attività di cui all’articolo 32 del Tuir.

Questa interpretazione era peraltro stata confermata anche da una risposta ad interpello della Direzione regionale dell’agenzia delle Entrate della Puglia (n. 917-64/2019). Gli Isa in materia di agricoltura, pertanto, si rendono applicabili soltanto in presenza di società diverse dalle società semplici, vale a dire snc, sas, srl, spa agricole e sempre che non trovino applicazione cause di esclusione.

La determinazione del reddito

Le istruzioni generali alla compilazione dei modelli Isa, al paragrafo 2.3, lettera e), precisano, infatti, che non sono soggetti a questi indicatori i contribuenti che rientrano nel regime dei contribuenti minimi, in regime forfettario e tutti coloro che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfettari.

Da ciò si desume che l’obbligo non sussiste nemmeno per i soggetti che operano in agricoltura e che hanno optato per la determinazione del reddito ai sensi del comma 1093 della legge 296/2006. Il comma 1093 consente alle società in nome collettivo e alle società in accomandita semplice, alle società a responsabilità limitata e alle società cooperative, purché rivestano la qualifica di società agricole (articolo 2, Dlgs 99/2004), di optare per la determinazione del reddito in base alle risultanze catastali in luogo della tassazione analitica, vale a dire in base al reddito effettivamente prodotto.

Le imprese multiattività

Attenzione, infine, al caso delle imprese multiattività: gli Isa non si applicano per i periodi di imposta in cui un contribuente esercita due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo Isa, qualora i ricavi dell’attività non prevalente superino il 30% dell’ammontare totale (ad esempio, attività che svolge attività di coltivazione da cui ricava il 45% dei ricavi e attività di allevamento da cui ricava il 55% dei ricavi).

Le attività agricole che rientrano nel reddito agrario di cui all’articolo 32 del Tuir, vanno però tenuto fuori dal campo di applicazione dell’Isa, per quanto prima detto. Considerato che le stesse non rilevano ai fini degli indicatori sintetici di affidabilità, non si incorre nel caso di multiattività. Ad esempio, se una impresa agricola svolge l’attività di coltivazione ed il commercio al minuto di prodotti alimentari deve compilare l’Isa soltanto per l’attività del commercio.