Controlli e liti

Revoca della sospensione, tasso più pesante solo dal 2016

Per la Ctr Lombardia mora ancorata alla notifica e tasso del 4,5% applicabile solo a decorrere dal 2016

di Rosanna Acierno

In caso di revoca della sospensione giudiziale a seguito di successiva soccombenza (anche parziale), gli interessi al tasso del 4,5% previsto per la sospensione amministrativa sono applicabili solo a decorrere dal 1° gennaio 2016, mentre per il periodo di sospensione cautelare ante 1° gennaio 2016 rimangono applicabili soltanto gli interessi al tasso legale (più basso). E in caso di revoca della sospensione giudiziale della cartella spettano anche gli interessi di mora calcolati dalla data di notifica dell’atto fino al pagamento della stessa.
Sono le principali conclusioni cui è giunta la Ctr Lombardia con la sentenza 2567/8/2021 (presidente Craveia, relatore Fazzini). In ogni caso, la base di computo per gli interessi al tasso legale da sospensione e per quelli di mora è il decisum del giudice e non l’originaria pretesa vantata dall’amministrazione finanziaria. Di conseguenza qualora, dopo la concessione della sospensiva giudiziale, sia stato parzialmente accolto il ricorso e ridotta la pretesa, gli interessi andranno calcolati su tale nuovo ammontare, scomputando da esso ovviamente le sanzioni e gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo.
La pronuncia trae origine dall’impugnazione da parte di una Spa di un ruolo riportato su una cartella esattoriale con cui l’ufficio delle Entrate aveva richiesto il pagamento di interessi da sospensione giudiziale. In particolare, dopo averne chiesto senza successo l’annullamento in autotutela, la società aveva adito la Ctp di Milano, eccependo la nullità del ruolo per aver l’ufficio calcolato gli interessi di mora e di sospensione sulla pretesa erariale originariamente accertata più alta rispetto a quella poi rideterminata dalla Corte di cassazione, senza peraltro scomputare l’importo delle sanzioni e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo e applicando, altresì, gli interessi nella misura del 4,5% ancorché il periodo di sospensione cautelare fosse cominciato prima del 2016.
La Ctp di Milano, senza pronunciarsi sulla maggior parte delle eccezioni, annullava parzialmente il ruolo, intimando all’ufficio di ricalcolare gli interessi di mora e di sospensione esclusivamente sulle somme dovute a titolo di maggiore imposta.
La sentenza veniva così appellata dalla Spa dinanzi alla Ctr che, nell’accogliere l’appello, ha precisato che in caso di soccombenza anche parziale, solo a decorrere dal 1° gennaio 2016, durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa (4,5%), mentre per il periodo di sospensione cautelare ante 1° gennaio 2016 si applicano gli interessi al tasso legale.
In ogni caso, la sospensione non ha effetti sugli interessi di mora di cui all’articolo 30 del Dpr 602/73 che, come le altre tipologie di interessi, vanno calcolati sulle maggiori imposte accertate e ritenute legittime dal giudice, e non anche sulle sanzioni (come espressamente vietato dall’articolo 2 del Dlgs 472/97) e sugli interessi (anatocismo, vietato dall’articolo 1283del Codice civile).
Infine, anche se la cartella esattoriale va sempre adeguatamente motivata, secondo il collegio la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi non rappresenta una causa di nullità ove il contribuente si sia adeguatamente difeso in sede di ricorso, dimostrando così di aver ben capito i criteri di calcolo utilizzati.

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