Adempimenti

Cassa Fis, per urgenze può saltare l’informativa

Retroattività dal 1° gennaio se sospensioni o riduzioni non erano differibili

di Enzo De Fusco e Carmelo Fazio

La retroattività del Fis dal 1° gennaio per le aziende che non hanno avviato la procedura sindacale sembra ammessa solo se la sospensione o riduzione oraria è giustificata da un evento oggettivamente non evitabile.

Il quadro normativo su questa materia appare molto confuso. Finora il Fondo di integrazione salariale è stato disciplinato dall’articolo 29 del Dlgs 148/2015 e dal successivo decreto interministeriale 94343/2016, approvato per assicurare la continuità della tutela rispetto al precedente Fondo di solidarietà residuale.

Con la riforma in vigore dal 1° gennaio 2022, molte parti del decreto Fis sono state trasferite negli articoli 29 e 30 del Dlgs 148, senza però abrogare il decreto 94343. Nella circolare 18/2022, l’Inps non richiama mai il decreto 94343 ma, in linea con le modifiche normative, illustra le nuove prestazioni e il quadro di riferimento rinviando esclusivamente agli articoli 29 e 30 del Dlgs 148.

Un primo aspetto che va chiarito è, dunque, se il decreto 94343 debba intendersi abrogato implicitamente o rimanga vigente nelle parti compatibili in attesa che un nuovo decreto interministeriale adegui le norme in esso contenute. In effetti, analizzando la tecnica legislativa adottata, tutto fa presumere che il decreto 94343 debba intendersi superato. Se questa è la volontà, allora non dovrebbe essere più vigente neanche l’articolo 7, comma 9, del decreto interministeriale («all’assegno ordinario si applica per quanto compatibile la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie») sulla base del quale l’Inps, con la circolare 130/2017, aveva imposto alle aziende iscritte al Fis l’obbligo di comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali.

Tuttavia, il medesimo rinvio previsto dall’articolo 7, comma 9, con riferimento all’assegno ordinario, oggi è presente anche nell’articolo 30, comma 1, ultimo periodo, del decreto 148, riferito al nuovo assegno d’integrazione salariale seppure la norma non faccia espresso riferimento al Fis, ma solo ai fondi di solidarietà bilaterali (articolo 26).

L’articolo 29, che disciplina il Fis, al comma 3-bis prevede, però, che «l’assegno di integrazione salariale di cui all’articolo 30, comma 1…è riconosciuto con i criteri e per le durate di seguito indicate». Il legislatore, dunque, sembra disciplinare indistintamente la prestazione dell’assegno di integrazione salariale sia per i fondi di solidarietà bilaterali, sia per il Fis. Se questo ragionamento dovesse essere confermato, allora le istruzioni Inps contenute nella circolare 130/2017 in ordine all’obbligo di informativa sindacale preventiva rimangono confermate, sebbene non espressamente richiamate dall’Istituto nella circolare 18/2022.

Fatta questa ricostruzione, va detto che nonostante la circolare 18 consenta di inviare istanze telematiche con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2022, tale retroattività non sembra sanare il mancato rispetto dell’obbligo preventivo di informativa sindacale e dell’eventuale esame congiunto.

La procedura, infatti, va avviata almeno 25 giorni prima della sospensione o della riduzione oraria per le aziende con più di 50 dipendenti, ridotti a 10 per le aziende inferiori (articolo 14, comma 3, del decreto 148).

Una via di uscita per le aziende che non hanno tempestivamente inviato l’informativa sindacale sembra essere l’evento «oggettivamente non evitabile» che rende non differibile la sospensione o la riduzione oraria (articolo 14, comma 4, del Dlgs 148/2015): aspetto che, leggendo le istruzioni Inps, sembra configurarsi anche in questa fase pandemica (circolare 197/2015, par. 2.3). Se si segue questa strada, l’azienda è comunque tenuta a inviare anche ora un’informativa sindacale e la procedura deve esaurirsi comunque entro 8 giorni. Il tutto in tempo utile per il 16 febbraio e questo perché l’articolo 14, comma 6, del Dlgs 148 stabilisce che l’azienda deve dare conto all’Inps degli adempimenti sindacali all’atto della presentazione della domanda telematica nel rispetto della circolare Inps 130/2017.

Sulla scadenza del 16 febbraio, il direttore centrale vicario dell’Inps, Vincenzo Caridi, ha dichiarato ieri che la data sarà posticipata al 19 febbraio in quanto la procedura per la presentazione delle domande nei giorni scorsi non era attiva, ma dovrebbe esserlo da oggi e quindi i tre giorni intercorsi saranno neutralizzati.

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