I temi di NT+Agenda della settimana

Le scadenze fiscali e previdenziali dal 19 dicembre 2022 al 1° gennaio 2023

I principali adempimenti fiscali e previdenziali dal 19 dicembre al 1° gennaio

di Paolo Sardi

20 dicembre 2022

Conai: dichiarazione mensile e liquidazione del contributo ambientale

Per i produttori e gli importatori di imballaggi scade oggi il termine per: › presentare la dichiarazione mensile relativa al mese di novembre 2022, con l'elenco contenente il numero e la data di protocollo Iva attribuiti alle bolle doganali; › liquidare il contributo ambientale prelevato o dovuto per il mese di novembre 2022 sulla base delle fatture emesse.

Modalità: › dichiarazione: modulistica predisposta dal Conai presentata in via telematica; › liquidazione: modello conforme a quello approvato dal Conai. Il versamento del contributo si effettua entro il 90° giorno successivo alla liquidazione.

FREQUENZA: MENSILE

Articolo 7, comma 10, Regolamento Conai; Dlgs 22/1997; Comunicato Conai 3 dicembre 1998; Delibera C.d.A. Conai 11 novembre 1999; articolo 9, Legge 342/2000; articolo 2, Dpr 445/1997; Circolare Conai 8 ottobre 2013; Circolare Conai 27 aprile 2014

27 dicembre 2022

Iva sanzioni tributarie penali per omesso versamento

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque entro oggi non versa l'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale relativa al 2021, se l'ammontare risulta superiore a 250.000 euro per ciascun periodo d'imposta; tale termine, previsto dall'articolo 10-ter, Dlgs 10 marzo 2004, n. 74, coincide con quello del versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo.

FREQUENZA: ANNUALE

Articolo 10-ter, Dlgs 10 marzo 2004, n. 74 come modif. dall'articolo 8, Dlgs 24 settembre 2015, n. 158; articolo 35, co. 7, Dl 4 luglio 2006, n. 223, conv. con modif. con Legge 4 agosto 2006, n. 248; Cm 4 agosto 2006, n. 28/E

Presentazione degli elenchi Intrastat mensili

Scade oggi il termine per la presentazione degli elenchi Intrastat relativi alle cessioni e alle prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese di novembre 2022.

N.B. Con la Determinazione 23 dicembre 2021, n. 493869/RU, l'agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha apportato alcune modifiche alla compilazione dei modelli Intrastat dall'1 gennaio 2022. In estrema sintesi, si ricorda che: - sono eliminati i modelli Intra-2bis e Iintra-2quater trimestrali; - è creato il nuovo modello Intra-1sexies relativo agli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie in regime cd. call-off stock.Inoltre, nel modello Intra-1bis i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o che, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a 20 milioni di euro, dovranno inserire i dati relativi alla natura della transazione a due cifre (colonne A e B). Dall'1 ottobre 2021, il Dm 21 giugno 2021 ha soppresso l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi con riferimento agli acquisti e cessioni con San Marino. In sede di conversione del Dl 73/2022, l'articolo 3, comma 2, lettera b) ha stabilito che i modelli Intrastat ovvero gli elenchi riepilogativi mensili e trimestrali delle operazioni intra Ue in base all'articolo 50-bis, Dl 331/1993 devono essere presentati entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.

Modalità di presentazione: in via telematica all'agenzia delle Dogane, direttamente (Fisconline) o tramite intermediari abilitati (sistema Edi o Entratel).

FREQUENZA: MENSILE

Articolo 6, Dl 16/1993, conv. con Legge 75/1993; Dlgs 11 febbraio 2010, n. 18; Cm 17 febbraio 2010, n. 5/E; Dm 22 febbraio 2010; Cm 18 marzo 2010, n. 14/E; articolo 4, comma 4, Dl 193/2016, conv. con modif. con Legge 225/2016; Nota agenzia Dogane 10 gennaio 2017, n. 244/RU; articolo 13, comma 4-ter - 4-quinquies, Dl 244/2016, conv. con modif. con Legge 19/2017; Determinazione agenzia Dogane 8 febbraio 2018, n. 13799/RU; Determinazione agenzia delle Dogane 23 dicembre 2021, n. 493869/RU

Acconto Iva annuale

Scade oggi il termine per effettuare la liquidazione e il versamento (per importi non inferiori a 103,29 euro) dell'acconto Iva annuale per il 2022 di cui all'articolo 6, Legge405/1990. L'importo è dovuto a titolo di acconto: › del versamento relativo al mese di dicembre per i contribuenti mensili (codice tributo 6013); › del versamento in sede di dichiarazione annuale per i contribuenti trimestrali (codice tributo 6035); › del versamento dovuto per il quarto trimestre solare (ottobre, novembre, dicembre) per i contribuenti trimestrali speciali di cui all'articolo 74, comma 4, Dpr 633/1972 (codice tributo 6035).

Modalità di versamento: versamento con il Modello F24: › on-line, direttamente o tramite un intermediario abilitato; › mediante l'home banking.

FREQUENZA: ANNUALE

Articolo 6, Legge 29 dicembre 1990, n. 405; articolo 74, comma 4 e articolo 36, Dpr 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 1, comma 471, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311; Rm 23 dicembre 2004, n. 157/E; articolo 37, comma 49, Dl 4 luglio 2006, n. 223, conv. con modif. con Legge 4 agosto 2006, n. 248; Cm 7 novembre 2017, n. 27/E; Cm 15 dicembre 2017, n. 28/E; risposta interpello agenzia Entrate 28 agosto 2019, n. 350; articolo 2, Dl 30 novembre 2020, n. 157

Enpaia datori di lavoro agricolo, contributi mensili

Per i datori di lavoro agricolo, scade oggi il termine per il versamento dei contributi previdenziali degli impiegati agricoli dovuti all'Enpaia per il periodo di paga scaduto nel mese di novembre 2022. Entro oggi deve anche essere presentata la denuncia delle retribuzioni mensili e della relativa contribuzione. La denuncia modello Dipa va presentata in via telematica.

Modalità: versamento tramite Mav on-line o tramite bonifico bancario: Banca Popolare di Sondrio, sede di Roma, IBAN IT71Y0569603211000036000X17.

FREQUENZA: MENSILE

Legge 29 novembre 1962, n. 1655; Circolare Enpaia 22 dicembre 2008, n. 2; Circolare Enpaia 21 ottobre 2010, n. 2; Circolare Enpaia 22 marzo 2014, n. 47762

30 dicembre 2022
Registrazione dei contratti di locazione

Per i titolari di contratti di locazione ed affitto riguardanti immobili, scade oggi il termine per effettuare il versamento relativo a: •cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con effetto dall'1 dicembre 2022; •annualità di contratti pluriennali relativi ad immobili urbani successive alla prima, con inizio a partire dall'1 dicembre 2022. È stato approvato il modello RLI, da utilizzare, dal 20 marzo 2019, per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili per eventuali proroghe, cessioni, subentri e risoluzioni con il calcolo delle relative imposte ed eventuali interessi e sanzioni, e per altri adempimenti (ad esempio, comunicazione dei dati catastali ecc.). Con il modello RLI è possibile esercitare o revocare l'opzione per la cedolare secca. Il modello RLI va presentato in via telematica direttamente o tramite un intermediario abilitato. La presentazione telematica del modello può essere effettuata anche presso gli Uffici dell'agenzia delle Entrate da soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di immobili.

Modalità di versamento: con il modello F24 Elide esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati. Codici tributo – imposta di registro (locazione e affitto): 1500 – prima registrazione; 1501 – annualità successive; 1502 – cessione; 1503 – risoluzione; 1504 – proroga.

Articolo 5, comma 1, Tariffa, Allegato A, Parte I, e articolo 17, comma 1, Dpr 131/1986; articolo 21, comma 18-20, Legge 449/1997; Cm 16 gennaio 1998, n. 12/E; articolo 21, Dm 31 luglio 1998; articolo 68, Legge 342/2000; Cm 7 gennaio 2002, n. 3/E; Rm 20 febbraio 2002, n. 52/E; provvedimento agenzia Entrate 14 settembre 2006; articolo 19, comma 15, Dl 78/2010, conv. con Legge 122/2010; provvedimento agenzia Entrate 25 giugno 2010; articolo 3, Dlgs 23/2011; provvedimento agenzia Entrate 7 aprile 2011; provvedimento agenzia Entrate 31 luglio 2013; provvedimento agenzia Entrate 10 gennaio 2014; Rm 24 gennaio 2014, n. 14/E; provvedimento agenzia Entrate 17 febbraio 2016; provvedimento agenzia Entrate 15 giugno 2017; provvedimento agenzia Entrate 19 marzo 2019

Le scadenze fiscali e previdenziali che comportano versamenti e che cadono di sabato o di giorno festivo sono prorogate al primo giorno lavorativo successivo ai sensi dell'articolo 6, comma 8, Dl 330/1994, conv. con Legge 473/1994, dell'articolo 18, Dlgs. 241/1997 e dell'articolo 7, comma 1, lettera h), Dl 13 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. con Legge 12 luglio 2011, n. 106.