Adempimenti

Spese sanitarie, proroga all’8 febbraio per inviare i dati per la precompilata

Slittano anche i termini per l’opposizione da parte dei cittadini

di Marcello Tarabusi

Le scadenze del 31 gennaio 2022 per l’invio dei dati al sistema tessera sanitaria sono prorogate all’8 febbraio 2022. Con il provvedimento 28825/2022 delle Entrate pubblicato il 28 gennaio vengono prorogati i termini per fare opposizione all’utilizzo dei dati di spesa sanitaria, e viene annunciato un decreto del Mef che prorogherà anche il termine del 31 gennaio per la trasmissione dei dati da parte degli operatori sanitari, accogliendo la richiesta avanzata da più parti.

LE SCADENZE MODIFICATE

Come cambia il calendario

La proroga comporta uno slittamento di tutti i termini conseguenti alla trasmissione dei dati, e precisamente:

a)il termine del 31 gennaio slitta all’8 febbraio;

b)il termine ultimo per l’invio delle comunicazioni in rettifica sui dati già trasmessi slitta dal 7 al 15 febbraio 2022;

c)il termine entro cui il cittadino può fare opposizione con riferimento ai dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa, inviando la comunicazione all’agenzia delle Entrate è prorogato all’8 febbraio 2022;

d)la finestra temporale del cittadino per consultare i dati e fare opposizione all’utilizzo in relazione ad ogni singola voce di spesa, accedendo direttamente all’area autenticata del sito web del Sistema tessera sanitaria, slitta al periodo 17 febbraio – 16 marzo 2022.

La proroga riguarda tutti i soggetti obbligati alla trasmissione delle spese sanitarie, con una precisazione: mentre per quasi tutti i sanitari si tratta dell’invio dei soli dati di spesa del secondo semestre 2022, per i soggetti iscritti negli elenchi ad esaurimento istituiti con il decreto del ministero della Salute del 9 agosto 2019 l’invio riguarda i dati di spesa dell’intero anno 2021. Resta invariato al 16 marzo 2022 il termine per l’invio dei dati di spesa veterinaria da parte dei soggetti tenuti (questo termine è previsto dall’articolo 16-bis, comma 4, del Dl 124/2019 e non è interessato dalla proroga).

I documenti di spesa interessati

L’obbligo prorogato all’8 febbraio riguarda i dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie: vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificative o a carattere peritale rilasciate a persone fisiche (comprese quindi perizie medico legali e certificati di idoneità). Ai fini dell’invio non rileva il fatto che la fattura sia gravata o meno da Iva. Il medico competente non deve inviare le fatture rilasciate al datore di lavoro anche se persona fisica. L’invio può essere fatto in proprio o delegando terzi (ad esempio associazioni di categoria, professionisti). Si fa riferimento, per l’invio, alla data di pagamento del documento (un documento di giugno 2021, pagato nel luglio 2021, deve essere trasmesso; un documento emesso in dicembre, ma pagato a gennaio 2022 no).

Obbligo anche per i forfettari

Anche i sanitari e veterinari in regime forfettario sono tenuti all’invio entro la scadenza, anche se per tali contribuenti, che non hanno obblighi di registrazione contabile, l’adempimento serve solo per alimentare la precompilata. Ricordiamo infine che il nuovo tracciato impone di inviare anche i documenti per i quali il cliente/paziente ha espresso l’opposizione all’invio (in tal caso il documento dovrà essere inviato privo del codice fiscale, con apposito flag) e la compilazione della natura Iva dell’operazione trasmessa. Le prestazioni esenti in base all’articolo 10 del Dpr 633/1972 dovranno essere ad esempio classificate come operazioni N4.

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