Imposte

Dubbi sull’accesso al credito d’imposta sul consumo carburanti

L’incentivo del 20% è cedibile e può cumularsi con altre agevolazioni

di Francesco Giuseppe Carucci

In virtù della risoluzione 23/E del 30 maggio, entro il prossimo 31 dicembre, si può utilizzare in compensazione il credito d’imposta di cui all’articolo 18 del Dl 21/2022 per il consumo di carburanti destinati alle attività agricole e della pesca. L’incentivo si determina nel 20% del costo sostenuto, al netto dell’Iva, documentato dalle fatture di acquisto del primo trimestre 2022, senza applicare i limiti alle compensazioni.

Restano però ancora alcune perplessità con riferimento all’ambito soggettivo e oggettivo del credito d’imposta, che è cedibile, non imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap e potrà cumularsi con altre agevolazioni purché, considerato il vantaggio fiscale legato alla non imponibilità, non si ecceda il costo sostenuto.

Alcune agevolazioni fiscali sono state sinora negate agli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario. Va chiarito, pertanto, se possono fruire del beneficio in questione. Depone a sfavore la formulazione del secondo comma della norma laddove prevede la non concorrenza del contributo alla «formazione del reddito d’impresa». Certo è che il legislatore si è posto il problema. Infatti, nel dossier parlamentare del 13 maggio, vi è un invito a valutare «l’opportunità di formulare il testo in modo da precisare che il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi». Espressione che, rivolgendosi alla generalità dei redditi, avrebbe di sicuro messo a riparo ogni tipologia di impresa.

Da comprendere se nel perimetro dell’agevolazione rientri l’esercizio dell’attività agromeccanica di cui all’articolo 5 del Dlgs 99/2004 che, se esercitata nel rispetto del terzo comma dell’articolo 2135 del Codice civile, rappresenta un’attività agricola connessa.

La norma riserva l’aiuto all’acquisto dei carburanti per la trazione dei mezzi utilizzati. Pertanto, il credito d’imposta dovrebbe maturare per l’acquisto di carburante destinato ad alimentare le macchine agricole di cui all’articolo 57 del Codice della strada restando esclusi gli acquisti di carburanti destinati ad altre finalità, sia pure attinenti all’esercizio delle attività.

Resta ancora da chiarire, inoltre, se sia possibile calcolare il beneficio sul solo costo del carburante agricolo agevolato ovvero anche dei carburanti non agevolati. Il problema si pone in quanto le procedure per le assegnazioni Uma non sempre sono celeri ed è possibile che le imprese, ad inizio anno, abbiano acquistato carburanti non agevolati.

Occorre individuare, infine, i regolamenti in materia di aiuti di Stato entro cui poter fruire dell’agevolazione.

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