Professione

Commercialisti, iscrizione con riserva al praticantato per chi ha un titolo di studio estero

Lo ha chiarito il Cndcec in risposta a un quesito posto da un ordine territoriale

di Federico Gavioli

L’aspirante tirocinante con titolo di studio conseguito all’estero, in attesa del riconoscimento o diniego da parte del Mur, può essere iscritto “con riserva” al registro del tirocinio; è il chiarimento fornito dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec) con il pronto ordini n.143, del 26 luglio 2022, ad una istanza di chiarimenti da parte di un ordine territoriale.

Il caso trattato riguarda un aspirante tirocinante in possesso di laurea triennale conseguita in Italia e di un master conseguito nel Regno Unito, oltre un master conseguito in Italia. Come avviene il riconoscimento del titolo di studio conseguito all’esteroOsserva il Cndcec che il riconoscimento in Italia dei titoli accademici conseguiti all’estero è previsto dalla legge 11 luglio 2002, n. 148, che ratifica e detta le norme di attuazione della Convenzione di Lisbona dell’11 aprile 1997; in particolare la normativa prevede due procedure alternative: -una attribuisce alle università la competenza per il riconoscimento dei titoli a fini accademici; -l’altra attribuisce alle autorità ministeriali la competenza per i riconoscimenti operati per finalità diverse da quelle accademiche.

L’articolo 3, comma 2, del Dpr 189/2009, prevede che le istanze degli interessati volte al riconoscimento dei titoli di studio ai fini dell’accesso al praticantato siano inviate al ministero dell’Università tramite le “amministrazioni interessate”. È chiaro che “amministrazioni interessate” nel caso di specie sono gli ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ai quali, in base all’ordinamento professionale, compete la tenuta del registro del tirocinio.

Gli ordini territoriali sono chiamati a trasmettere al Mur l’istanza degli interessati corredata dall’elenco dei documenti comprovanti il possesso del titolo di studio. Il provvedimento conclusivo, di riconoscimento o di diniego, sarà adottato dal Mur entro novanta giorni dal ricevimento dell’istanza e comunicato all’interessato e all’Ordine territoriale.

La procedura di «iscrizione con riserva»

Il Consiglio Nazionale ricorda che occorre, innanzitutto, premettere che la procedura di “iscrizione con riserva” nelle more del riconoscimento ai fini del praticantato da parte del Ministero dell’Università del titolo di studio straniero, ai sensi del Dpr 30 luglio 2009, n. 189 (“Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici”, emanato in esecuzione dell’articolo 5 della legge 148/2002), non è oggetto di previsione normativa ma è stata suggerita per agevolare i tirocinanti alla luce delle considerazioni della sentenza della Corte di giustizia europea del 13 novembre 2003. La riserva è sciolta con decorrenza dalla data di iscrizione esclusivamente nel caso in cui il riconoscimento del titolo di studio estero avvenga “de plano”, vale a dire senza che sia richiesto da parte del Ministero dell’università il conseguimento di ulteriori crediti formativi universitari, attraverso il sostenimento di singoli esami. Nel caso in cui venga richiesto il superamento di esami integrativi la riserva non potrà essere sciolta positivamente e, quindi, il soggetto potrà svolgere il tirocinio solo una volta che avrà sostenuto tutti gli esami integrativi richiesti.

Nel caso oggetto del pronto ordini, il Cmdcec ritiene che l’Ordine potrà iscrivere con riserva i soggetti in possesso di titolo di studio estero in attesa di valutazione da parte del Mur, specificando che la validità della pratica svolta è subordinata all’adozione del provvedimento di riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero stesso.

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