Imposte

Transfer pricing, dati dettagliati nella documentazione nazionale

Per i servizi a basso valore aggiunto vanno esplicitati addebiti e allocazione. Scelta dei comparabili da supportare con i database

di Alessandro Germani

La circolare delle Entrate in consultazione fino al 12 ottobre (si veda l’articolo di NT+ Fisco) tratta una serie di argomenti utili a costruire una solida documentazione di transfer pricing, che in caso di verifica possa consentire la disapplicazione delle sanzioni. In pratica il vantaggio della penalty protection è che vi potrà anche essere una contestazione sui metodi adottati che possa far emergere un maggior imponibile, ma senza che ciò comporti sanzioni (dal 90% al 180%).

La casistica è vasta, perché coinvolge tutte le imprese che intrattengono rapporti di gruppo tali per cui si applichi la disciplina dell’articolo 110, comma 7, del Tuir. Così come è ampio l’onere della documentazione, perché l’entità italiana che vuole approfittare di questo regime non potrà esimersi dal predisporre tanto il master file quanto il country file, non essendo più previsto l’esonero del master file per le sole controllate.

Sul master file l’Agenzia ha richiamato i contenuti del provvedimento del 23 novembre 2020 (si veda l’articolo di NT+ Fisco). Stesso richiamo anche per la documentazione nazionale su cui ci concentriamo.

Il primo paragrafo è di tipo descrittivo. Ma si richiede un focus da un lato sulla struttura operativa dell’entità locale, individuando anche i riporti all’estero del personale locale, che consente di comprendere le logiche delle funzioni e della catena di comando. Il tutto si completa poi con l’individuazione della strategia perseguita, se questa è mutata, se ci sono state operazioni straordinarie e da ultimo le informazioni sui concorrenti.

Il secondo paragrafo descrive le operazioni infragruppo, che possono anche essere raggruppate per categoria omogenea. Andrà in primis descritta l’operazione, indicando i pagamenti effettuati o ricevuti, le imprese associate coinvolte, le operazioni comparabili (interne ed esterne) e gli indicatori finanziari. Circa i pagamenti, l’Agenzia chiarisce che il concetto è quello della competenza, mentre per ciò che concerne royalties e interessi su cui si applica la ritenuta il concetto è quello della cassa. Va sviluppata l’analisi di comparabilità anche in base all’analisi funzionale. Si passa quindi all’indicazione del metodo prescelto, con le motivazioni alla base (se si sceglie un reddituale in presenza di un tradizionale o se si sceglie di non utilizzare il Cup). E poi ai criteri di applicazione del medesimo, evidenziando:
- l’impresa associata da sottoporre ad analisi;

- l’analisi pluriennale;

- le rettifiche di comparabilità;

- la strategia di ricerca;

- l’intervallo di valori conformi al principio di libera concorrenza.

Tutti questi aspetti testimoniano la necessità di scendere in profondità nelle descrizioni, per individuare ad esempio il data base utilizzato, gli indicatori prescelti o il posizionamento nell’ambito dell’intervallo. Quindi andranno illustrati i risultati e le assunzioni critiche.

Il terzo paragrafo è dedicato alle informazioni finanziarie, con i conti annuali (eventualmente revisionati), i prospetti in grado di riconciliare i dati finanziari utilizzati nel metodo prescelto col bilancio d’esercizio, i prospetti di sintesi dei dati finanziari dei comparables utilizzati nell’analisi e le relative fonti. In allegato sono richiesti gli accordi infragruppo, quelli di ripartizione dei costi, gli eventuali accordi preventivi e ruling preventivi.

Per le branch il capitolo 3 del country file va corredato dal rendiconto economico e patrimoniale della stabile organizzazione, redatto secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche e dal bilancio di esercizio individuale di casa madre per il periodo d’imposta di riferimento, se previsto ai fini dell’informativa finanziaria, regolamentare, di gestione interna, ai fini fiscali o per altre finalità.

Infine viene chiarito l’onere documentale per i servizi a basso valore aggiunto (costi diretti e indiretti più mark up del 5%). In tali casi è richiesta una profonda panoramica degli addebiti e accrediti e l’estrinsecazione delle chiavi di allocazione. A riprova che l’esercizio della documentazione non è formale ma sostanziale.

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