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Zucche e altri prodotti agricoli, l’uso alimentare fa la differenza per l’aliquota Iva ridotta

La risposta a interpello 523/2022 sulle zucche di Halloween subordina l’Iva al 4% alla commestibilità e non all’utilizzo del bene

di Alessandra Caputo e Marcello Valenti

La risposta a interpello 523/2022 delle Entrate (si veda il precedente articolo «Halloween, zucca commestibile con Iva light») ha chiarito quale sia l’aliquota Iva applicabile alle cessioni di zucche ornamentali e di Halloween. Nel quesito posto alla Amministrazione finanziaria il contribuente poneva il caso della vendita di zucche con funzioni di addobbo, in molti casi dalla consistenza e dal sapore non adatti al consumo alimentare, se non addirittura tossiche.

In particolare, il quesito era relativo alle zucche «cucurbita maxima» e cioè le zucche di halloween, caratterizzate da forma tonda, colore giallo-arancio e grandi dimensioni, utilizzate prevalentemente a scopo decorativo, ma comunque edibili e alle zucche «cucurbita lagenaria», caratterizzate queste da «forma di fiasco», spesso utilizzate con finalità ornamentali o come contenitore, ma comunque commestibili.

Il contribuente ha inoltre allegato al proprio quesito il parere reso dall’agenzia delle Accise, Dogane e dei Monopoli (Adm) in merito alla classificazione delle due tipologie di zucche al fine di fornire all’agenzia delle Entrate gli elementi necessari per il corretto inquadramento ai fini dell’Iva.

Nel proprio parere l’Agenzia delle Dogane, effettuati i necessari approfondimenti, ha confermato che le due tipologie di zucche esaminate rientrano nel capitolo 07 della Tariffa Doganale che comprende «Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci» e in particolare alla sottovoce 070993: «Altri ortaggi, freschi o refrigerati», «Zucche e zucchine (cucurbita spp)».

Facendo proprio l’inquadramento fornito dall’agenzia delle Dogane, le Entrate ritengono che alle due tipologie di zucche si applichi l’aliquota Iva del 4%, poiché queste rientrano nel dettato della tabella A, parte II, numero 5), allegata al Dpr 633/1972 che è relativa a ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato; disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati (v.d. ex 07.01 ex 07.03 - ex 07.04). Infatti, l’attuale sottovoce doganale 070993, relative alle zucche, sebbene non direttamente indicata nel decreto iva era ricompresa nella voce doganale 07.01 vigente al momento in cui la voce è stata inserita nella tabella.

Dato l’inquadramento fornito dalle Dogane, le Entrate ampliano il proprio spettro d’azione e chiariscono che, in generale, le zucche destinate a usi ornamentali, a condizione che siano commestibili possono scontare l’aliquota agevolata del 4 per cento.

Al contrario, le zucche non edibili, o addirittura tossiche, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’Iva agevolata del 4%, né del 10% e dovrà essere applicata l’aliquota Iva ordinaria del 22 per cento.

Al di là del caso specifico delle zucche, la risposta delle Entrate presenta un ulteriore elemento di interesse poiché subordina l’applicazione dell’aliquota agevolata del 4% non alla destinazione reale del bene (l’utilizzo ornamentale), ma unicamente al fatto che il bene possa potenzialmente essere destinato al tale scopo (l’uso alimentare).