Imposte

Smaltimenti e materiali di risulta: cessione-permuta con fattura

Secondo la Corte Ue, per l’impresa che esegue i lavori è errato attribuire un valore alla propria prestazioni compensando quello dei materiali

di Giampaolo Giuliani

Nella disciplina Iva un tema particolarmente delicato e spesso poco valutato è quello delle operazioni permutative: quando un fornitore, cioè, riceve a totale o parziale pagamento dell’operazione realizzata una cessione o una prestazione realizzata dal proprio cliente. L’articolo 11 del Dpr 633/72 prevede che, in questi casi, ognuna delle parti fatturi la propria operazione indipendentemente da eventuali compensazioni finanziarie.
È questo il caso trattato nell’interpello 194/E del 14 aprile 2022, dove viene riconosciuto che il materiale litoide e vegetale tolto durante i lavori di disalveo di due tronchi fluviali da parte di due imprese specializzate costituisce una cessione da parte del Comune committente i lavori.
Tuttavia, nella situazione esaminata dall’agenzia delle Entrate, il Comune non può essere considerato un soggetto passivo d’imposta: pertanto l’operazione è carente del presupposto soggettivo e alla cessione del materiale non dev’essere applicata l’Iva.

Prestazioni e materiali

A ogni modo, al di là delle specifiche conclusioni a cui giunge l’Agenzia nell’interpello, è importante rilevare che gli operatori economici possono spesso trovarsi più o meno consapevolmente a effettuare operazioni permutative, con tutte le conseguenze Iva che ciò comporta.Si tratta di situazioni più frequenti di quello che si possa immaginare. Si pensi, solo per fare un esempio, ai lavori di sgombro nei cantieri dove le imprese incaricate di portare via le macerie ottengono da questa attività dei materiali da riempimento, oppure – con le opportune lavorazioni e cernite – materiali a volte anche di importante valore commerciale.In tutti questi casi l’impresa committente i lavori dovrà fatturare la cessione dei materiali di risulta acquisiti dall’impresa commissionaria.

La cosa non è sempre semplice, perché spesso chi commissiona l’operazione di smaltimento attribuisce scarso o addirittura nessun valore ai materiali o ai beni di cui intende disfarsi, per cui non ha la piena consapevolezza che si sta realizzando una permuta: vale a dire una prestazione di smaltimento contro la cessione dei materiali di risulta.

A questa inconsapevolezza del committente concorre a volte il comportamento del prestatore, il quale, nel determinare il prezzo della propria prestazione, opera compensazioni di tipo finanziario, tenendo conto del materiale che acquisirà; oppure – peggio ancora – minimizza, se non addirittura evita scientemente, di stabilire il valore dei materiali durante la contrattazione con il committente, con l’evidente scopo di massimizzare i propri guadagni.

No alle compensazioni

Sul tema delle permute, peraltro, si è espressa la Corte di Giustizia Ue con la sentenza A Oy (causa C-410/17) depositata il 10 gennaio 2019, in cui i giudici intervengono a dirimere un questione tra una società di diritto finlandese e la propria amministrazione finanziaria.

Nello specifico la società era specializzata in servizi ambientali per l’industria e le costruzioni, e tra le attività svolte vi erano anche i servizi ausiliari all’industria e all’attività immobiliare e quelli di demolizione, nonché i servizi di riciclaggio e trattamento dei rifiuti.I materiali e i rifiuti che la società finlandese rivendeva non erano oggetto di particolare contrattazione. Nel senso che il prezzo di tali beni non è era negoziato o fissato con il committente nell’ambito del contratto di demolizione, perché al cliente era sempre proposto un prezzo complessivo per i lavori di demolizione, dove il valore dei materiali di risulta veniva direttamente scomputato.

Questo comportamento, secondo l’amministrazione finanziaria finlandese, interpellata dalla società in questione, non era corretto perchè in questi tipi di contratto si è sempre in presenza di una permuta: la società demolitrice deve essere considerata come il soggetto che vende un servizio di demolizione al proprio cliente e acquista da lui rottami metallici.

Ne era nato un contenzioso arrivato fino alla Corte di Giustizia la quale, nel concordare con la posizione dell’amministrazione finanziaria finlandese, ha riconosciuto che si è in presenza di prestazioni corrispettive, nell’ambito di uno stesso contratto, tra il fornitore e il proprio cliente. Pertanto, da parte dell’impresa commissionaria è errato attribuire un valore alla propria prestazione tenendo conto del valore dei materiali recuperati durante la demolizione, poiché non è corretto operare una compensazione di tipo finanziario.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©