Imposte

Anche il Comune deve pagare l’Iva sul corrispettivo per la concessione

La risposta a interpello 312 chiarisce che l’esclusione può scattare solo quando l’ente agisce come pubblica autorità

Il corrispettivo versato per la messa a disposizione di un immobile da parte di una società concessionaria, fornitore del servizio di prelievo, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi, rileva ai fini Iva in quanto strumentale allo svolgimento dello stesso servizio che contemporaneamente conferisce al Comune il diritto di percepire anche un canone di concessione. Così la risposta a interpello 322/2022 delle Entrate.

In conseguenza del contratto di concessione il Comune è tenuto a versare alla società concessionaria il corrispettivo dalla stessa fatturato per il servizio concernente i veicoli la cui gestione complessiva deriva da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria. La società per contro, in relazione al servizio ottenuto in concessione, che le consente di incassare le prestazioni rese ai cittadini trasgressori al ritiro dei veicoli, versa al Comune un canone annuale per il godimento che deriva dalla concessione e un ulteriore canone per un’area di deposito temporaneo dei veicoli oggetto della rimozione.

Il Comune istante riteneva irrilevanti Iva entrambi i canoni di concessione e di messa a disposizione dell’area, appartenente al patrimonio indisponibile (quindi non commerciale), perché da percepire nell’ambito della propria veste di pubblica autorità e comunque estranei alle fattispecie dei servizi a domanda individuale.

L’agenzia delle Entrate ha ritenuto che invece la presenza del doppio corrispettivo, derivante da un lato dalla remunerazione dell’obbligazione generica di permettere, in riferimento al canone di concessione e dall’altro lato integrata dalla messa disposizione dell’area con evidente condizione di strumentalità e connessione alla prima prestazione, comportasse la contemporanea presenza dei requisiti soggettivo, oggettivo e territoriale.

Scontata la presenza del presupposto territoriale (la prestazione è resa nel territorio dello Stato), il presupposto oggettivo si ravvisa per la sussistente correlazione tra attività finanziata ed erogazione di denaro, nonché scambio di reciproche prestazioni in base all’articolo 3 del Dpr 633/1972. In merito al presupposto soggettivo il quadro contrattuale della concessione impedisce di qualificare l’attività del Comune come posta in essere quale pubblica autorità stante il carattere privatistico che ne deriva a prescindere dallo scopo d’interesse generale perseguito dall’ente (Cassazione 37951/2021). I canoni sono quindi imponibili Iva per assenza dei presupposti propri dell’articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 2006/112/Ce.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©