Imposte

Saldo Iva, rush finale per il versamento

La prima rata va versata entro il 16 marzo, mentre le rate successive vanno versate entro il 16 di ciascun mese ed in ogni caso non oltre il 16 novembre 2023

di Luca De Stefani

Il versamento del saldo Iva per il 2022, risultante dalla dichiarazione Iva 2023, deve essere versato entro il 16 marzo 2023, se di importo superiore a 10,33 euro (arrotondato a 10 euro). È possibile la rateizzazione. La prima rata va versata entro il 16 marzo, mentre le rate successive vanno versate entro il 16 di ciascun mese ed in ogni caso non oltre il 16 novembre 2023. Dopo la prima rata, sono dovuti gli interessi fissi di rateizzazione dello 0,33% mensile: la seconda rata va aumentata dello 0,33%, la terza dello 0,66% e così via.

In alternativa, è possibile differire la scadenza del saldo Iva fino alla data di versamento di Redditi 2023, applicando una maggiorazione a titolo d’interesse dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2023 (solo sulla parte eventualmente non compensata, con altri crediti). In quest’ultimo caso, è possibile effettuare l’ulteriore rateizzazione prevista dal modello Redditi 2023. In questo caso, il saldo Iva va maggiorato «dapprima» con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo 2023 (ad esempio, fino al 30 giugno 2023, con una maggiorazione totale di 1,60%) e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima. Si consideri che il 30 luglio 2023 è una domenica, quindi, se si sceglie questa seconda scadenza per i versamenti di Redditi 2023 (con la maggiorazione dello 0,4%), anche il saldo Iva va prorogato al 31 luglio 2023.

L’eventuale credito Iva 2022 risultante dal modello Iva 2023 può essere compensato in F24 per pagare imposte o contributi, per un importo complessivo pari o inferiore a 5mila euro annui (compensazione orizzontale), già dal 1° gennaio 2023, mentre la parte eccedente questi crediti può essere compensata solo se il modello Iva ha il visto di conformità (tranne nei casi di esonero, fino a 50mila euro annui, per i soggetti Isa con un punteggio di affidabilità per il 2021 almeno pari a 8 o 8,5 quale media per il 2020-2021). In questi casi, il credito annuale Iva può essere compensato solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.

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