L'esperto rispondeImposte

L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta non va riportato nella dichiarazione dei redditi

Il credito ricevuto dall’impresa edile nel cassetto fiscale a seguito di sconto in fattura può essere ceduto o utilizzato in compensazione

di Marco Zandonà

La domanda

Un’impresa edile a marzo 2022 riceve nel proprio cassetto fiscale (piattaforma crediti) un credito di imposta 2021 codice 7716 derivante da lavori di ristrutturazione articolo 16-bis, Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986, effettuati nel 2021 (credito ceduto da un committente per sconto in fattura, articolo 121, decreto legge 34/2020). L’impresa intende utilizzare in compensazione in F24 la prima rata (2022) del credito e cedere poi le restanti nove rate annuali ad una banca. Si chiede da quale data l’impresa può utilizzare la prima rata 2022 in compensazione in F24 e se tale compensazione debba essere riepilogata in dichiarazione dei redditi.
S.B. – Prato

Se l’impresa esecutrice dell’intervento in alternativa al pagamento, effettua lo sconto in fattura in favore del committente (articolo 121, decreto legge 34/2020, convertito in legge 77/2020), a seguito dell’invio della comunicazione all’agenzia delle Entrate, riceve, nel suo cassetto fiscale, il relativo credito che può essere riceduto, o utilizzato in compensazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese (provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020, protocollo 283847/2020). Pertanto, se le spese sono state sostenute nel 2021, la compensazione può avvenire a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla comunicazione e non prima del 1° gennaio 2022. Se il credito inserito nel cassetto fiscale da marzo 2022, la compensazione, essendo un credito per spese 2021 può avvenire a partire dal modello F24 presentato per il mese di aprile 2022. La compensazione è possibile oltre che con le imposte sui redditi dovute anche per l’Irap, l’Imu, oltre che per i contributi Inps dipendenti, commercianti, artigiani o agricoltori. A tal fine, non è possibile fruire negli anni successivi dell’eventuale quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno e non è possibile il rimborso di quanto non utilizzato in compensazione della quota annuale. L’utilizzo in compensazione del relativo credito va indicato nel modello F24 e non deve essere riportato in dichiarazione dei redditi.

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