Imposte

Uscita dai forfettari con regime agevolato per due periodi d’imposta

La possibilità di un’imposta sostitutiva prevista dalla delega fiscale solo per chi non supera specifiche soglie di ricavi/compensi. Per la misura dell’imposta occorre attendere i decreti attuativi

di Alessandra Caputo

Uscita agevolata dal regime forfettario: l’articolo 2 della legge delega introduce la possibilità di applicare una imposta sostitutiva sui redditi per i due periodi di imposta successivi a quello di fuoriuscita dal regime forfettario, ma solo per coloro che non superano specifiche soglie di ricavi/compensi. La norma, tuttavia, non stabilisce le regole attuative per le quali occorrerà attendere gli appositi decreti attuativi.

Quello dei contribuenti forfettari è senza dubbio uno dei temi di maggior interesse nell’ambito del revisione del sistema di imposizione sui redditi, ciò anche per via del numero di aderenti, cresciuto molto negli ultimi anni. Già in passato era stata ipotizzata l’introduzione di un regime che “accompagnasse” i contribuenti che escono da questo regime e si avviano verso quello ordinario ma, di fatto, non si era concretizzato nulla.

Si ricorda che la legge di Bilancio 2019 (legge 145/2018), con i commi da 17 a 22 aveva previsto l’introduzione di un regime di determinazione proporzionale per i contribuenti che superavano la soglia di ricavi/compensi dei 65.000 euro (che è quella che consente di accedere/permanere nel regime forfettario) ma non quella dei 100.000 euro. Il regime prevedeva l’analogo esonero dagli adempimenti Iva previsto per i forfettari e sarebbe dovuto entrare in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020, ma di fatto era stato abrogato dalla successiva legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019, comma 88), ancor prima di essere operativo.

Il tema è ora ritornato attuale grazie alla delega fiscale, con la quale il governo è autorizzato alla emanazione di uno o più decreti legislativi al fine di attuare una revisione del sistema fiscale. Tra le varie previsioni vi è anzitutto quella di mantenere il regime forfettario disciplinato dalla legge 190/2014. Per cui i timori di una eventuale abrogazione di questo regime sono superati.

Inoltre, nel corso dell’esame in Commissione è stata introdotta al comma 1 dell’articolo 2 la nuova lettera b), che prevede un regime agevolato di uscita dal regime forfettario per i contribuenti che se ne avvalgono.

La norma, tuttavia, dice poco e prevede l’introduzione di un’imposta opzionale e sostitutiva delle imposte sui redditi, per i due periodi di imposta successivi al passaggio dal regime forfettario al regime ordinario. Il nuovo regime “transitorio” troverà applicazione per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, nell’anno precedente, hanno conseguito ricavi o hanno percepito compensi non superiori a una soglia da determinare attraverso appositi decreti attuativi.

A differenza del regime ipotizzato in passato, quello ora previsto dalla delega fiscale è limitato al periodo dei due anni successivi. Per cui, ipotizzando che un contribuente fuoriesca dal regime forfettario a partire dall’anno X, ancora per lo stesso anno X e anche per l’anno X+1 potrà contare su un regime agevolato. Nessuna indicazione sulla misura dell’imposta sostitutiva che, certamente, sarà inferiore a quella Irpef, pari al 43% per i redditi superiori a 50.000 euro. Per saperne di più sarà necessario attendere i decreti attuativi ai quali spetta anche il compito di individuare meccanismi idonei a evitare comportamenti elusivi.

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