Finanza

Fondo perequativo, scade oggi il termine per le dichiarazioni

Pubblicato in Gazzetta in extremis il Dpcm che differisce l'invio

di Andrea Dili

È stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpcm che dispone il differimento a oggi 30 settembre del termine ultimo per l’invio delle dichiarazioni dei redditi degli operatori economici che intendono accedere al contributo a fondo perduto perequativo.

Sul filo di lana, quindi, viene confermato quanto anticipato dal comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze dello scorso 6 settembre che, appunto, preannunciava la proroga al 30 settembre della scadenza originariamente fissata dal comma 24 dell’articolo 1 del DL 73/2021 al 10 settembre.

A tale proposito si ricorda che l’invio della dichiarazione entro la giornata odierna costituisce condizione necessaria per beneficiare del contributo, unitamente ai requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla norma. Per avere diritto a richiedere il contributo, infatti, occorrerà:

1) essere titolari di partita iva attiva al 26 maggio 2021;

2) essere titolari di reddito agrario o svolgere attività d’impresa, arte e professione con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data del 26 maggio 2021;

3) avere registrato nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 un risultato economico peggiore di quello realizzato nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in una misura percentuale almeno pari a quella che sarà individuata da un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di prossima emanazione.

In merito ai suddetti requisiti occorre osservare che se il concetto di “risultato economico” è stato ricondotto agli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi individuati dall’allegato A al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 4 settembre, rimangono ancora indefinite sia le soglie percentuali di accesso che le modalità di quantificazione dell’ammontare del contributo spettante.

Se, infatti, gli operatori interessati hanno certamente potuto verificare la sussistenza del peggioramento del risultato economico nei termini delineati dalla norma, fino all’emanazione del citato decreto ministeriale sarà materialmente impossibile determinare se tale flessione è di entità tale da consentire la maturazione del diritto al contributo.

Il particolare meccanismo di computo, inoltre, rende ulteriormente problematico sviluppare qualsiasi previsione in relazione alla concreta determinazione dell’ammontare del fondo perequativo: la norma, infatti, prevede che esso dovrà essere calcolato in prima battuta applicando alla differenza tra il risultato economico del 2019 e quello del 2020 un parametro percentuale da definirsi sempre mediante decreto ministeriale e, successivamente, sottraendo al risultato così ottenuto i contributi a fondo perduto già riconosciuti nell’ambito della legislazione emergenziale COVID-19, ovvero quelli disciplinati:

● dall’articolo 25 del DL 19 maggio 2020, n. 34;

● dagli articoli 59 e 60 del DL 14 agosto 2020, n. 104;

● dagli articoli 1, 1-bis e 1-ter del DL 28 ottobre 2020, n. 137;

● dall’articolo 2 del DL 18 dicembre 2020, n. 172;

● dall’articolo 1 del DL 22 marzo 2021, n. 41;

● dai commi da 1 a 3 e dai commi da 5 a 13 dell’articolo 1 del DL 25 maggio 2021, n. 73.

Conseguentemente, quindi, l’invio anticipato delle dichiarazioni riguarderà la generalità degli operatori economici che nel 2020 hanno registrato una flessione del reddito rispetto al 2019. L’anticipo dei termini permetterà all’Agenzia delle Entrate di erogare il contributo entro il prossimo 31 dicembre, ovvero entro il limite temporale previsto dal Quadro Temporaneo per gli aiuti di Stato Covid-19.

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