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Mediazione immobiliare, così la provvigione rientra tra i costi di impianto e ampliamento

Una società di capitali paga una provvigione a un mediatore immobiliare che ha individuato il nuovo immobile preso successivamente in locazione quale nuova sede della società. Tale provvigione può essere classificata tra le spese di impianto e ampliamento e ammortizzata sulla base della durata del contratto di locazione? S.T. – Parma

di Gianluca Dan

La domanda

Una società di capitali paga una provvigione a un mediatore immobiliare che ha individuato il nuovo immobile preso successivamente in locazione quale nuova sede della società. Tale provvigione può essere classificata tra le spese di impianto e ampliamento e ammortizzata sulla base della durata del contratto di locazione?
S.T. – Parma

I costi di impianto e di ampliamento sono i costi che si sostengono in modo non ricorrente in alcuni caratteristici momenti del ciclo di vita della società, quali la fase pre-operativa (cosiddetti costi di start-up) o quella di accrescimento della capacità operativa. Tra i costi di impianto e di ampliamento si annoverano i costi inerenti l’atto costitutivo, le relative tasse, le eventuali consulenze dirette alla sua formulazione, l’ottenimento delle licenze, permessi ed autorizzazioni richieste, e simili; i costi di “start-up”. Si tratta di costi sostenuti da una società di nuova costituzione per progettare e rendere operativa la struttura aziendale iniziale, o i costi sostenuti da una società preesistente prima dell’inizio di una nuova attività, quali ad esempio un nuovo ramo d’azienda, un nuovo centro commerciale per una società che opera nella grande distribuzione, un nuovo processo produttivo, eccetera. Tra questi costi sono compresi, ad esempio, i costi del personale operativo che avvia le nuove attività, i costi di pubblicità sostenuti in tale ambito, i costi di assunzione e di addestramento del nuovo personale, i costi di allacciamento di servizi generali, quelli sostenuti per riadattare uno stabilimento esistente. I costi di start-up sono imputati al conto economico dell’esercizio in cui sono sostenuti; essi possono essere capitalizzati, in applicazione del principio contabile OIC24, quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni:
O i costi sono direttamente attribuibili alla nuova attività e sono limitati a quelli sostenuti nel periodo antecedente il momento del possibile avvio (i costi generali e amministrativi e quelli derivanti da inefficienze sostenute durante il periodo di start-up non possono essere capitalizzati);
O il principio della recuperabilità dei costi è rispettato, in quanto è ragionevole una prospettiva di reddito.
In presenza delle suddette caratteristiche, si potranno capitalizzare i costi sostenuti.

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