Contabilità

Sospensione ammortamenti estesa anche all’esercizio 2022

Ammesse anche le imprese che hanno sfruttato in parte la sospensione 2020. In nota integrativa le immobilizzazioni non ammortizzate e le ragioni che hanno indotto ad avvalersi della deroga

Possibilità di sospendere gli ammortamenti anche negli esercizi 2021 e 2022: è quanto consente l’articolo 5-bis del decreto Sostegni-ter (Dl 4/2022) la cui legge di conversione ha avuto il via libera definitivo il 24 marzo alla Camera.

Il decreto estende, non solo al 2021 ma anche all’esercizio 2022, la possibilità di non contabilizzare, in tutto o in parte, l’ammortamento dei beni materiali e immateriali iscritti in bilancio.

Questo per tutte le imprese, anche per quelle che nei bilanci 2020 hanno contabilizzato gli ammortamenti in misura parziale, non solo per quelle che non li avevano rilevati integralmente, come prevedeva la legge di Bilancio 2022: il decreto Milleproroghe aveva già provveduto alla modifica, ora confermata dal decreto Sostegni-ter.

Pertanto, la deroga estesa al 2021 si può applicare indipendentemente dal comportamento nel bilancio 2020: hanno diritto alla sospensione degli ammortamenti, nel 2021 e 2022, sia le imprese che nel 2020 non hanno ammortizzato integralmente le immobilizzazioni sia quelle che hanno contabilizzato l’ammortamento, per esempio, al 50 per cento.

Dal punto di vista contabile si applicano le regole contenute nel documento interpretativo Oic 9/2021.

Tuttavia, l’estensione della possibilità di sospendere nei bilanci 2021 e 2022 gli ammortamenti impone alcune considerazioni perché per tali annualità non esiste più la deroga al presupposto della continuità aziendale.

La possibilità di non effettuare gli ammortamenti era legata alla situazione causata dalla pandemia: il tutto era collegato, più o meno indirettamente, alla sospensione anche del presupposto della continuità aziendale.

Quest’ultima non è stata riproposta e questo, come accennato, impone alcune riflessioni alle imprese che intendono usufruire della possibilità di non contabilizzare gli ammortamenti anche negli esercizi 2021 e 2022.

Innanzi tutto, nella speranza che si tratti di situazioni-limite, un’impresa che non avesse contabilizzato integralmente gli ammortamenti in due o tre esercizi dovrebbe, probabilmente, affrontare il problema della continuità e motivare nella nota integrativa la sussistenza della stessa.

Passando a situazioni più gestibili, l’aver contabilizzato negli esercizi precedenti gli ammortamenti in misura inferiore a quella “piena” potrebbe giustificare il medesimo comportamento quantomeno nell’esercizio 2021.

In tal senso si può fare riferimento agli esempi contenuti nel documento interpretativo 9.

Dagli esempi si evince che la sospensione degli ammortamenti è legata alla parte “alta” del conto economico, costituita dalla differenza (A-B) tra valore della produzione (A) e costi della produzione (B).

Un esempio riguarda la situazione di una società che possiede un albergo, rimasto chiuso tutto l’anno, e alcuni fabbricati affittati normalmente: la decisione è di non ammortizzare l’albergo e di ammortizzare normalmente gli altri fabbricati.

Altro esempio riguarda una società che intende ridurre l’effetto economico derivante dalla chiusura parziale, pari a 6 mesi, degli stabilimenti di produzione: il criterio utilizzato per stabilire la quota di ammortamento è quello dei mesi di apertura e la decisione è di non contabilizzare il 50 per cento della stessa per tutte le immobilizzazioni.

In queste situazioni, come in altre simili, la sospensione parziale degli ammortamenti può essere giustificata da situazioni oggettive, legate all’utilizzo dei cespiti.

Qualche problema, invece, potrebbero averlo le imprese che non hanno contabilizzato gli ammortamenti nella situazione contenuta nell’esempio 1A del documento Oic. L’esempio è relativo un’impresa che decide di avvalersi della norma per ridurre la perdita o non incorrere in una perdita operativa (A-B) registrata per effetto della pandemia che decide di applicare l’aliquota di ammortamento pari a zero.

Un elemento problematico in più è la situazione causata dalla guerra in Ucraina, che è comunque un fatto intervenuto dopo la data di riferimento del bilancio 2021 (dopo il 31 dicembre) pertanto, in base all’Oic 29, successivo a tale bilancio.

Non c’è dubbio che questo possa incidere negativamente su alcune imprese che potranno utilizzare la possibilità di sospendere gli ammortamenti nell’esercizio 2022: ma se ne parlerà con riferimento a tali bilanci.

Infine, si ricorda che la nota integrativa deve indicare anche su quali immobilizzazioni e in quale misura non sono stati contabilizzati gli ammortamenti; le ragioni che hanno indotto ad avvalersi della deroga; l’impatto economico e patrimoniale della deroga.

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