Imposte

Esenti Iva i premi ai Comuni sui Raee

La risposta a interpello 91/2022 precisa che l’attività di gestione è soggetta all’aliquota del 10 per cento. Equiparazione dei rifiuti elettrici ed elettronici a quelli urbani

di Paola Ficco

I rifiuti elettrici ed elettronici (Raee) sono rifiuti urbani e la loro gestione è soggetta all’aliquota Iva agevolata del 10 per cento; invece, l’Iva non è dovuta per i premi di efficienza erogati dai produttori di apparecchiature nuove (Aee) ai centri di raccolta comunali.

È questa l’estrema sintesi della risposta a interpello 91/2022 del 1° marzo con la quale l’agenzia delle Entrate ha risposto a un contribuente, condividendo la soluzione da questo prospettata.

Sul primo punto, l’istante ha chiesto se ad una serie di attività di gestione dei Raee , fosse applicabile l’aliquota agevolata del 10 per cento. L’Agenzia ha condiviso la tesi dell’istante e, menzionando il proprio precedente 55/E del 2007 ha ricordato che la nozione di gestione dei rifiuti è stata modificata dal Dlgs 205/2010. Ha poi argomentato muovendo dalla modifica normativa introdotta dal Dlgs 116/2020 al Codice ambientale (Dlgs 152/2006, articolo 183, comma 1, lettera b-ter), secondo cui i Raee «sono ora espressamente qualificati rifiuti urbani». Tale classificazione consente di poter beneficiare dell’aliquota Iva ridotta del 10% prevista dall’articolo 127-sexiesdecies, tabella A, parte III, Dpr 633/1972 nei tre casi prospettati dal Consorzio istante.

Il primo caso è dato dalla gestione dei Raee domestici su incarico e a favore di altri Consorzi, tramite specifici accordi di collaborazione, mediante la fornitura di logistica e trattamento e organizzazione dei mezzi necessari.

Il secondo caso prospettato è quello della gestione dei Raee storici domestici su incarico e a favore di imprese committenti (servizio «waste in»); il servizio, oltre a quanto già indicato, si caratterizza per la concessione in uso gratuito di appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti.

L’ultimo caso, invece, riguarda l’affidamento a terzi dei servizi di ritiro, trasporto, stoccaggio recupero, trattamento e smaltimento dei Raee domestici in impianti autorizzati (compresa la predisposizione del formulario).

I premi di efficienza servono ad adeguare e migliorare le infrastrutture e attrezzature dei centri di raccolta comunale e sono corrisposti dai produttori di Aee a tali centri quando la loro buona operatività consente di raccogliere più Raee e in migliori condizioni.

Sul punto, in condivisione con la tesi dell’istante, l’Agenzia ha affermato che le relative somme sono «erogazioni di denaro non soggette a Iva» perché perseguono obiettivi di carattere generale e non sono il «corrispettivo di una specifica prestazione di servizi oppure di un obbligo di fare, non fare e permettere».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©