Imposte

Con la permuta mascherata scatta l’abuso del diritto

L’Agenzia pone l’accento sul numero superfluo di operazioni concatenate. Nel mirino acquisto e cessione di partecipazioni, scissione e incorporazione

di Alessandro Germani

Una serie concatenata di operazioni straordinarie neutrali configura abuso del diritto in quanto poteva essere effettuata una semplice permuta tassata. È questa la risposta a interpello 86/2022 diramata il 18 febbraio dall’agenzia delle Entrate.

Alfa e Beta, quest’ultima partecipata dalla prima ma controllata da Gamma, sono due società operative interessate da una serie complessa di operazioni straordinarie riguardanti anche altre entità dei gruppi di appartenenza, finalizzate a portare Beta nel Gruppo di Alfa. In particolare:

• Alfa ha acquisito una partecipazione in Eta, conferitaria di un ramo d’azienda di Teta;

• Alfa cede le partecipazioni in Eta a Beta che le acquista indebitandosi;

• Beta effettua una scissione parziale non proporzionale del ramo Kappa, neutrale ex articolo 173 del Tuir, a favore del socio Alfa;

• Alfa incrementa la propria partecipazione in Beta convertendo un credito di finanziamento e consentendo a quest’ultima di migliorare il proprio equity;

• Eta viene incorporata da Beta con una fusione neutrale ex articolo 172 del Tuir.

Per l’agenzia delle Entrate l’operazione configura abuso del diritto ex articolo 10-bis della legge 212/2000. Viene fatto notare che l’aumento di capitale di Beta a favore di Alfa serve a ribilanciare la partecipazione detenuta da Alfa in Beta che a seguito della scissione asimmetrica si era ridotta.

In altre parole, la scissione consente di trasferire in neutralità un ramo d’azienda da Beta ad Alfa e, a quel punto, l’aumento di capitale serve a tornare al livello della partecipazione ante scissione. Per l’agenzia delle Entrate si è in presenza di una permuta tra la partecipazione in Eta e il ramo d’azienda. Quindi l’alternativa sarebbe la cessione da Alfa a Beta della partecipazione in Eta, ottenendo in cambio il ramo Kappa. Questa è una permuta che è un’operazione tassata ex articolo 86, comma 2, del Tuir.

Secondo l’Agenzia in capo ad Alfa non vi sarebbe plusvalenza, ma in capo a Beta sì, come differenza fra la partecipazione ricevuta e il ramo d’azienda dato in cambio, al netto del conguaglio previsto. Quindi le operazioni sono poste in essere al solo scopo di evitare la tassazione e di perseguire un vantaggio fiscale. Il tutto attraverso un numero superfluo di operazioni senza alcuna finalità che non sia il risparmio fiscale.

Le Entrate stigmatizzano l’eccessivo numero di operazioni che servirebbe a bypassare la permuta, di per sé semplice ma tassata. Occorrerebbe però comprendere quanto sia valida la portata della relazione illustrativa al decreto sull’abuso del diritto laddove essa mette sullo stesso piano operazioni realizzative e operazioni neutrali. Ma va tenuto in conto che nelle riorganizzazioni l’agenzia delle Entrate tende a bocciare percorsi troppo arzigogolati.

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