Controlli e liti

Confisca senza vincoli per il giudice penale

Il giudice può discostarsi da quanto stabilito in sede di accertamento con adesione. Nel Ddl di delega rilievo alle definizioni ai fini della rilevanza del fatto

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Il giudice penale non è vincolato alla determinazione dell’imposta evasa ricalcolata in sede di accertamento con adesione se motiva le ragioni di tale decisione. A confermare questo principio è la Cassazione , con la sentenza n. 16333, che affronta una questione particolarmente attuale oggetto di revisione con l’attuazione della delega fiscale. La pronuncia trae origine da una richiesta di riduzione del sequestro preventivo eseguito nei confronti di un imprenditore indagato per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture oggettivamente inesistenti (articolo 2 del Dlgs 74/2000). La misura cautelare era stata eseguita calcolando quale profitto del reato l’imposta evasa risultante dall’iniziale Pvc. Nel procedimento di adesione, l’Agenzia delle Entrate riconosceva alcuni costi ai fini delle imposte sui redditi mentre confermava la rettifica dell’Iva. Veniva richiesta la riduzione del sequestro stante la minore imposta evasa rideterminata. A seguito del rigetto della richiesta, l’indagato ricorreva in Cassazione che accoglieva l’impugnazione rinviando al tribunale del riesame per una nuova valutazione.

Il tribunale confermava l’importo del sequestro non condividendo l’abbattimento effettuato: la riqualificazione si basava solo sull’applicazione di indici medi di redditività (con abbattimento dell’imposta evasa) senza porre in discussione la falsità delle fatture, tanto da confermare l’originaria quantificazione dell’Iva evasa.

Veniva così rilevata la contraddittorietà degli atti di adesione che, pur ammettendo la falsità delle fatture, in ottica meramente deflattiva, procedevano alla definizione di minori imposte. L’interessato ricorreva nuovamente in Cassazione ritenendo illegittima la decisione del tribunale del riesame nel trascurare il nuovo e minore importo dell’imposta evasa - quantificato in adesione - che avrebbe dovuto comportare una conseguente riduzione del sequestro preventivo

Secondo la Suprema Corte, che ha respinto il ricorso, nei reati tributari il compito di accertare l’imposta evasa compete al giudice penale al quale spetta una verifica che può sovrapporsi ed entrare in contraddizione con quanto deciso in sede amministrativa o dal giudice tributario. Il giudice penale non è vincolato nella determinazione del profitto confiscabile all’imposta risultante a seguito dell’adesione anche se, per discostarsene, deve fornire concreti elementi che rendano maggiormente attendibile l’originaria quantificazione, come avvenuto nel caso esaminato. Su questo tema, il Ddl di delega, all’articolo 18 prevede l’attribuzione di uno specifico rilievo in sede penale, alle definizioni raggiunte in via amministrativa e giudiziaria per la valutazione della rilevanza penale del fatto. Sarà interessante verificare se il legislatore delegato riterrà vincolante un eventuale accordo raggiunto con il fisco, o sarà sufficiente, per discostarsene, una specifica motivazione da parte del giudice penale. Se, come appare verosimile, si opterà per questa seconda soluzione (salvo reintrodurre una sorta di pregiudiziale tributaria) in concreto verrà formalizzata normativamente la situazione già esistente e quindi ben poco cambierà.

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