Controlli e liti

Stop alla costituzione volontaria delle Entrate nella lite contro la riscossione

La sentenza 168/2/2021 della Ctp Chieti: l’ingresso va autorizzato del giudice tributario a seguito dell’istanza dell’agente della riscossione

di Filippo Cannizzaro

Nel giudizio promosso contro il concessionario della riscossione, va estromessa dal processo l’agenzia delle Entrate non destinataria del ricorso introduttivo che interviene volontariamente nel giudizio. Questo perché l’ingresso dell’ufficio fiscale, non evocato in giudizio, può avvenire solo previa autorizzazione del giudice tributario a seguito di corretta e tempestiva istanza formulata dall’agente della riscossione. Così la sentenza 168/2/2021 della Ctp Chieti (presidente Marsella e relatore Andreoni).

La vicenda

Un contribuente apprende nel marzo 2020 di avere a proprio carico diversi ruoli afferenti vari tributi, tra cui Irpef, Iva, Irap, bollo auto. Si oppone alla pretesa tramite impugnazione “al buio” dei ruoli e delle relative cartelle di pagamento che sostiene di non aver mai ricevuto, tramite ricorso notificato al concessionario della riscossione, che deposita presso la Ctp il 27 giugno 2020. Il collegio fissa la trattazione per il giorno 2 marzo 2021.

L’Amministrazione finanziaria entra nel processo con atto intervento volontario in data 2 febbraio 2021. Sostiene di aver avuto contezza del giudizio a seguito di comunicazione da parte dal concessionario della riscossione.

Dall’altro lato, l’ente di riscossione si costituisce con atto datato 10 febbraio 2021, ma in realtà depositato il 15 febbraio 2021: sostiene la bontà del proprio operato atteso che le cartelle sono state tutte regolarmente notificate e deposita relativa documentazione.

Con note del 11 febbraio 2021 e 22 febbraio 2021 il contribuente replica tanto all’intervento dell’Agenzia, che ritiene illegittimo siccome in violazione delle norme processuali, quanto alla costituzione della riscossione, la cui documentazione è stata depositata oltre il termine di venti giorni liberi prima l’udienza di trattazione.

La decisione

Il collegio accoglie il ricorso del contribuente e quindi le eccezioni processuali dallo stesso sollevate.

•Intanto, il concessionario si è costituto solo il 15 febbraio 2021 e pertanto la documentazione prodotta è stata depositata oltre il termine di venti giorni liberi prima della udienza di trattazione, in violazione dell’articolo 32 del Dlgs 546/1992, termine avente natura perentoria. Pertanto la documentazione non può essere esaminata dal collegio.

• Poi, è da qualificarsi come inammissibile l’intervento volontario dell’agenzia fiscale.

Difatti, l’articolo 14 del Dlgs 546/1992 è rivolto solo alle parti private e non alle parti resistenti. L’ingresso poteva semmai avvenire rispettando i dogmi di cui all’articolo 23 del Dlgs 546/1992, cioè solo a seguito di istanza da parte del concessionario, che quindi doveva tempestivamente costituirsi in giudizio, ossia entro il termine di 60 giorni dalla ricezione del ricorso, e solo previa autorizzazione del collegio.

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