Imposte

Obbligo di split payment fino alla cancellazione dell’ente dall’elenco Ipa

La risposta 320/2022: resta il meccanismo anche con l’esclusione dal perimetro Istat

L’iscrizione nell’indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi (Ipa) obbliga l’ente all’applicazione dello split payment sui propri acquisti anche se lo stesso ente è stato escluso dall’elenco Istat. Lo ha precisato l’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 320/2022 affermando che fino alla cancellazione dell’ente dall’Ipa, conseguente all’aggiornamento dell’elenco stesso, opera la disciplina della scissione dei pagamenti in ragione di dover assicurare ai fornitori certezza giuridica sul regime delle fatturazioni dal momento che l’iscrizione nell’Ipa costituisce il presupposto e il riferimento per taluni soggetti per l’applicazione del regime dello split payment.

Il caso proposto da una Federazione sportiva nazionale, associazione di diritto privato, riconosciuta dal Coni e dal Cip, che in ragione dell’esclusione dall’elenco Istat intendeva non applicare il regime della scissione dei pagamenti dandone semplice comunicazione ai propri fornitori, permette di rammentare che l’applicazione del regime è ancorato all’ambito distintamente delineato dai commi 1 e 1-bis dell’articolo 17-ter. Per i soggetti indicati nel comma 1-bis (società quotate inserite nell’indice Ftse Mib della Borsa italiana, società controllate da enti e amministrazioni pubbliche, enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70% dalle amministrazioni pubbliche), operano gli elenchi annualmente aggiornati e pubblicati nella sezione dedicata del sito del dipartimento Finanze in base all’articolo 5-ter del Dm 23 gennaio 2015.

L’agenzia delle Entrate con la circolare 27/E/2017 ha dichiarato l’efficacia costitutiva degli elenchi ai fini dell’applicazione del regime che decorre dalla data di effettiva inclusione negli elenchi pubblicati sul sito. Non vanno invece ricercate negli elenchi le pubbliche amministrazioni (articolo 1, comma 2, della legge 196/2009) e gli altri soggetti indicati dall’Istat compreso le amministrazioni autonome, che sono obbligate all’applicazione della scissione dei pagamenti sulla base del comma 1 dell’articolo 17-ter del decreto Iva e in riferimento all’articolo 5-bis del Dm 23 gennaio 2015, di cui l’Ipa costituisce anagrafica di riferimento. Pertanto, come indicato dalla prassi costante (da ultimo circolare 9/E/2018), per la loro individuazione occorre fare riferimento all’elenco Ipa pubblicato sul sito relativo (www.indicepa.gov.it), escludendo però i soggetti gestori di pubblici servizi.

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