Imposte

Bonus energia terzo trimestre cedibili fino al 22 marzo 2023

Sono necessari il passaggio dell’intero importo e il visto di conformità. Non è ancora possibile cedere i crediti d’imposta di ottobre e novembre 2022

di Luca Gaiani

Al via la cessione dei crediti di imposta da bonus energia relativi al terzo trimestre del 2022. Con il provvedimento 376961/2022, l’agenzia delle Entrate ha fissato dal 6 ottobre 2022 al 22 marzo 2023 l’arco temporale in cui si può procedere alle cessioni dei crediti istituiti dal Dl 115/2022 e per i quali il decreto Aiuti-ter ha portato al 31 marzo 2023 il termine per la fruizione. È stato inoltre approvato un nuovo modello, con le relative specifiche tecniche, che sostituisce il precedente format del 30 giugno 2022. Ancora al palo, invece, le cessioni dei crediti di ottobre e novembre 2022 pure introdotti dal Dl 144/2022.

L’articolo 6, commi da 1 a 4, del Dl 115/2022 ha introdotto particolari crediti di imposta riguardanti i costi per i consumi di energia elettrica e gas sostenuti nel terzo trimestre del 2022. In particolare:

1. il comma 1 prevede il tax credit del 25% sui consumi di elettricità a favore delle imprese energivore;

2. il comma 2 il credito del 25% sul gas per le imprese gasivore;

3. il comma 3 disciplina il credito di imposta del 15% per le imprese non energivore;

4. il comma 4 fissa al 25% il credito per quelle non gasivore.

I quattro bonus del terzo trimestre sono, come quelli previsti da norme precedenti, compensabili in F24 (senza intaccare i limiti di importo annuali previsti per le compensazioni) utilizzando i codici tributo approvati con la risoluzione 49/E del 16 settembre 2022. Il credito può inoltre essere ceduto a terzi, ma solo per l’intero importo spettante per singolo codice e apponendo il visto di conformità.

Il termine per la fruizione dei quattro bonus energia del terzo trimestre 2022, originariamente fissato al 31 dicembre di quest’anno, è stato opportunamente prorogato al 31 marzo 2023 dall’articolo 1 comma 11 del Dl 144/2022 (decreto Aiuti-ter).

Sempre il Dl 144/2022 ha inoltre introdotto nuovi crediti (40% per l’energia elettrica delle energivore e per i consumi di gas di imprese gasivore e non; 30% per l’elettricità delle non energivore) riferiti ai consumi del bimestre ottobre-novembre di quest’anno (codici tributo indicati nella risoluzione 54/E del 30 settembre 2022).

Con il provvedimento 376961 approvato dalle Entrate, è stata regolata la cessione, in precedenza non prevista dalla modulistica, dei crediti relativi al terzo trimestre 2022. Il provvedimento ha in primo luogo integrato quello del 30 giugno scorso (che regolava le cessioni dei bonus dei primi due trimestri) stabilendo che i crediti del terzo trimestre (fruibili, come detto, entro il 31 marzo prossimo) potranno essere oggetto di cessione sino a tutto il 22 marzo 2023.

È stato inoltre approvato un nuovo modello da compilare e trasmettere al fisco per comunicare le cessioni (che vale comunque anche per chi deve cedere crediti del primo e secondo trimestre), con le relative istruzioni che riportano la lista dei codici da indicare, comprensiva di quelli riferiti al terzo trimestre. Modificate, infine, anche le specifiche tecniche.

Non risulta invece ancora possibile, mancando i riferimenti nella modulistica, cedere i nuovi tax credit dei mesi di ottobre e novembre che possono invece essere già compensati in via anticipata, laddove le spese siano sostenute e supportate da fattura del fornitore, secondo quanto indicato nelle Faq dell’agenzia delle Entrate.

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