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Fatture elettroniche 2021, si versa l’imposta di bollo del quarto trimestre

di Barbara Marini

  • Quando Entro il 28 febbraio 2022

  • Cosa scade Versamento del quarto trimestre 2021

  • Per chi Contribuenti che hanno emesso fatture elettroniche

  • Come adempiere Presentazione modello F24 con codice tributo 2524

1In sintesi

Il 28 febbraio 2022 è il termine per effettuare il pagamento, in unica soluzione, dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre dell’anno 2021.

Queste fatture, al pari di quelle cartacee, scontano l’imposta di bollo nella misura di 2 euro qualora abbiano ad oggetto corrispettivi non assoggettati ad Iva per importi superiori a 77,47 euro.

Un prezioso supporto per conoscere i dettagli degli adempimenti connessi a tale imposta è la guida delle Entrate “L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche”, aggiornata a dicembre 2021.

In tale documento viene evidenziato che l’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo richiesta dall’articolo 6 del Dm 17 giugno 2014 (che disciplina le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ) avviene valorizzando a “SI” il campo “Bollo virtuale” contenuto all’interno del tracciato record della fattura elettronica.

La guida specifica, altresì, che, in relazione al versamento dell’imposta, sono possibili due diverse modalità:
● indicando sul portale Fatture e Corrispettivi l’Iban corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale sarà addebitato l'importo dovuto;
● mediante modello F24, utilizzando i codici tributo appositamente predisposti (“2524” per le fatture elettroniche del quarto trimestre).

Per quanto riguarda i termini di versamento, la prima scadenza dell’anno è quindi quella del 28 febbraio, riferita all’imposta di bollo sulle fatture emesse nel quarto trimestre 2021.

2La tipologia di fatture interessate e i controlli

Prima di fornire un riepilogo di quelle che sono le tipologie di fatture (in base alla loro natura), per le quali è previsto l’obbligo di riaddebito del bollo, preme segnalare che l’agenzia delle Entrate, ogni trimestre solare, elabora le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI) per determinare se su tali fatture è stato indicato correttamente l’assoggettamento all’imposta di bollo.

Come ricordato all’interno della guida operativa dell’agenzia citata, se sono state emesse fatture elettroniche che configurano i presupposti per l’assoggettamento a bollo, ma non contengono la relativa indicazione, l’Agenzia le evidenzia al soggetto che le ha emesse: il cedente/prestatore o, nel caso di autofatture per regolarizzazione di operazioni, il cessionario/committente.

L’Agenzia mette a disposizione nel portale “Fatture e corrispettivi” due elenchi contenenti gli estremi delle fatture elettroniche emesse nel trimestre solare di riferimento:
● l’elenco A (non modificabile), che contiene gli estremi delle fatture correttamente assoggettate all'imposta di bollo (campo “Bollo virtuale” valorizzato a “SI” nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica);
● l’elenco B (modificabile), che contiene gli estremi delle fatture che presentano i requisiti per l'assoggettamento a bollo ma che non riportano l'indicazione prevista (campo “Bollo virtuale” non presente nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica).

Nell’elenco B (modificabile) sono contenuti gli elementi identificativi delle fatture elettroniche ordinarie e semplificate, emesse verso i privati (soggetti Iva e consumatori finali) e verso le pubbliche amministrazioni, nelle quali il cedente/prestatore non ha indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali viene rilevato l’obbligo di tale assolvimento.

Si tratta delle fatture che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
1. la somma degli importi delle operazioni soggette ad imposta di bollo risulta maggiore di 77,47 euro;
2. è stato valorizzato il campo “Natura” con uno dei codici:
- N2.1 e N2.2 (operazioni non soggette a Iva), come ad esempio operazioni in articolo 7-ter del Dpr 633/1972, ovvero operazioni in articolo 15 dello stesso decreto;
- N3.5 e N3.6 (operazioni non imponibili Iva), come ad esempio operazioni non imponibili a seguito della ricezione di lettera d’intento;
- N4 (operazioni esenti Iva), ovvero operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10 del Dpr 633/1972.
3. non è presente l'indicazione della codifica prevista per i casi di non assoggettamento all’imposta di bollo. Tale indicazione deve essere infatti riportata per operazioni che, seppur formalmente rientranti nel campo applicativo dell’imposta di bollo, non devono esservi assoggettate per specifica disposizione normativa. Per segnalare la circostanza all’agenzia delle Entrate, l’operazione deve riportare (riga della fattura) - nel campo “Tipo dato” (2.2.1.16.1) presente nel blocco “Altri dati gestionali” - uno dei seguenti valori:
- “NB1”, se si tratta di un documento assicurativo per il quale l’imposta di bollo è assorbita nell’imposta sulle assicurazioni;
- “NB2”, se si tratta di un documento emesso da un soggetto appartenente al terzo settore;
- “NB3”, se si tratta di un documento tra la banca e il cliente correntista per il quale l’imposta di bollo è assorbita nell’imposta di bollo addebitata sull'estratto conto.

Si ricorda che per il principio di alternatività Iva/bollo, sono esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto:
● le fatture, note, note credito e debito, conti e simili documenti che recano addebitamenti o accreditamenti riguardanti operazioni soggette ad Iva;
● le fatture riguardanti operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci (esportazioni dirette e triangolari) ed a cessioni intracomunitarie di beni (di cui all’articolo 41 del Dl 331/1993).

3Le scadenze da monitorare

Per ogni trimestre vi sono 4 scadenze da attenzionare (riportiamo in corsivo quelle per il quarto trimestre):
1. la scadenza per la messa a disposizione degli elenchi (15 gennaio);
2. la scadenza per la modifica dell’elenco B (31 gennaio);
3. la scadenza per visualizzare l’importo dovuto (15 febbraio);
4. la scadenza per il pagamento dell’imposta (28 febbraio).

Attenzione. Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre. Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

4Il trimestre di riferimento

Sempre il documento di aprile 2021 fornisce alcuni chiarimenti utili ai fini dell’individuazione del trimestre di riferimento; per le fatture elettroniche emesse nei confronti di privati (operatori Iva e consumatori finali) vengono considerate quelle in cui:
la data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna” rilasciata al termine dell’elaborazione, è precedente alla fine del trimestre;
● la data di messa a disposizione (contenuta nella “ricevuta di impossibilità di recapito”) è precedente alla fine del trimestre.

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