Adempimenti

Le tasse sui fringe benefit fino a 3mila euro recuperate con 730 o certificazione unica

Il rimborso si rende necessario se l’ex datore di lavoro ha tassato gli importi superiori a 600 euro

di Barbara Massara

I lavoratori cessati prima dell’innalzamento della soglia di esenzione dei benefit e rimborsi delle utenze, pari a 3.000 euro dal 19 novembre, potranno recuperare le maggior imposte versate in dichiarazione dei redditi. È questa la conseguenza dei tempi stretti in cui il Governo ha deciso di intervenire a sostegno dei redditi dei lavoratori che hanno subito i rincari del costo dell’energia nonché in generale del costo della vita.

I lavoratori interessati potrebbero essere quelli che hanno interrotto il rapporto di lavoro prima del 19 novembre, cioè prima che il Dl Aiuti-quater modificasse l’articolo 12 del Dl Aiuti-bis innalzando da 600 a 3.000 euro il plafond di esenzione dei benefit indicati all’articolo 51, comma 3, del Tuir.

Per questi lavoratori dipendenti, o percettori di redditi assimilati, non sussistono le condizioni per fare i conguagli fiscali, che, secondo l’articolo 23, comma 3, del Dpr 600/1973, si effettuano all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, né questo è stato espressamente richiesto ai sostituti d’imposta dall’amministrazione finanziaria nella circolare 35/2022.

Lo stesso principio vale ai fini del recupero della maggiore contribuzione previdenziale trattenuta sui benefit fino a 3.000 euro, che non potrà essere conguagliata nel mese di dicembre 2022 dall’ex datore di lavoro.

Qualora i lavoratori si siano rioccupati presso altra azienda, una modalità per recuperare le eventuali maggiori imposte trattenute a titolo di Irpef o addizionali potrebbe essere quella di richiedere il conguaglio dei redditi corrisposti dall’ex datore di lavoro/committente, presentando la Cu 2023 (predisposta sul modello dell’anno precedente) in cui è esposto il valore complessivo dei benefit (o dei rimborsi delle utenze) erogati nel 2022.

L’ulteriore residuale possibilità, applicabile a prescindere dall’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con richiesta di conguaglio cumulativo, è quella di recuperare le maggiori Irpef ed addizionali nella dichiarazione dei redditi del 2022 (modello 730 o Unico).

Per consentire tale recupero è importante che il sostituto d’imposta evidenzi questa situazione nella certificazione unica del lavoratore cessato, ad esempio utilizzando l’annotazione generica ZZ, con cui indicare la necessità di presentare la dichiarazione dei redditi.

Potrebbe essere molto utile la previsione nel nuovo modello di certificazione unica 2023 di un apposito punto, in cui specificare la quota di benefit effettivamente tassati, al fine di facilitare l’individuazione di coloro che non hanno potuto beneficiare della più generosa quota di esenzione.

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