Imposte

Sismabonus 110% e comunicazione all’Enea, in bilico i lavori chiusi dopo il 1° maggio

Due le questioni ancora aperte sul nuovo trasferimento di dati all’Enea in materia di sismabonus, introdotto dal decreto Pnrr

di Giuseppe Latour

Data effettiva della partenza del nuovo obbligo. E possibile perdita del diritto alle detrazioni, in caso di mancata trasmissione dei dati. I nuovi obblighi di comunicazione all’Enea in materia di sismabonus lasciano almeno due dubbi applicativi al mercato.

La novità

Sul sismabonus al 110% - va ricordato - il decreto Pnrr (Dl 36/2022) ha introdotto il nuovo comma 2-bis all’articolo 16 del Dl 63/2013, prevedendo obbligatoriamente una specifica comunicazione all’Enea al momento della conclusione dei lavori.

Per questi lavori, in base al decreto, «sono trasmesse per via telematica all’Enea le informazioni sugli interventi effettuati alla conclusione degli stessi. L’Enea elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al ministero della Transizione ecologica, al ministero dell’Economia e delle Finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali».

La partenza dell’obbligo

L’obbligo di comunicazione all’Enea è in vigore dal 1° maggio scorso (la data di entrata in vigore del decreto legge). Ad oggi, però, il sito dell’Enea non è ancora stato attivato e i contribuenti non sono in condizione di porre in essere questo adempimento. Il motivo è che la stessa Agenzia è in attesa delle indicazioni operative sul tema, di competenza del ministero della Transizione ecologica.

Con una comunicazione del 30 giugno scorso, infatti, Enea aveva spiegato che: «Si informano gli utenti che Enea è in attesa di ricevere dal ministero competente (Mite) precise indicazioni circa la data di inizio del monitoraggio degli interventi antisismici, i dati da monitorare e i tempi di trasmissione. In assenza di queste indicazioni il portale non può essere realizzato. L’obbligo della trasmissione dei dati a Enea scatterà dalla messa on-line del nuovo portale con le modalità e le tempistiche che saranno stabilite».

Il possibile invio postumo

Dopo questa nota, però, non è stato chiarito se per gli interventi conclusi dopo il primo maggio bisognerà conservare i dati, inviandoli dopo l’attivazione del portale dedicato. Un invio postumo che potrebbe creare molti problemi ai professionisti e, in generale, a tutta la filiera di questi lavori. Su questo si attendono indicazioni.

La perdita delle detrazioni

Allo stesso modo, resta il dubbio sull’applicabilità, anche a questa nuova fattispecie, dell’interpretazione fornita con la risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019. Un documento che analizza la stessa norma del quesito, ma nella formulazione precedente le modifiche del decreto Pnrr.

In quella risoluzione si chiariva che la mancata o tardiva trasmissione all’Enea delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico, «conformemente all’avviso espresso dal ministero dello Sviluppo economico non comporta la perdita del diritto alle detrazioni».

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