Adempimenti

Documenti fiscali, metadatazione differita

Dal 1° gennaio 2022 entra in vigore la conservazione documentazione digitale

Metadazione dei documenti fiscali e contabili possibile anche in una fase successiva alla loro formazione. È uno dei chiarimenti contenuti nel documento pubblicato il 17 dicembre da Agid, come risultato del tavolo tecnico interistituzionale che ha visto coinvolte, sin da giugno 2021, agenzia delle Entrate, Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, Assosoftware, Anorc e Assoconservatori avvalendosi del supporto metodologico del Politecnico di Milano e di quello tecnico di Sogei.

I chiarimenti forniti individuano soluzioni applicative per i documenti a rilevanza fiscale al fine di agevolare l’adeguamento alle linee guida su formazione, gestione e conservazione in vista del 1° gennaio 2022, data di decorrenza della loro piena ed esclusiva applicabilità ed operatività rispetto all’originario termine fissato al 7 giugno 2021, ferma restandone l’entrata in vigore dal 9 settembre 2020, data di loro pubblicazione sul sito istituzionale di Agid in base all’articolo 71 del Cad (Codice amministrazione digitale). Sono state così definite per i documenti fiscali le modalità di valorizzazione dei quattordici metadati obbligatori, rispetto agli attuali cinque.

I chiarimenti fanno poi riferimento principalmente al documento fattura ma ne è consentita l’applicazione, in via analogica, anche ad altre tipologie documentali fermo restando la responsabilità esclusiva del produttore. Questo perché i metadati, e cioè quelle informazioni necessarie a gestire correttamente e a conservare nel tempo il documento informatico, andrebbero a questo associati sin al momento della sua formazione: tuttavia in alcuni casi ciò non è possibile a causa di vincoli e peculiarità proprie del processo di veicolazione dei documenti strutturati attraverso logiche e tracciati obbligatori, come nel caso della e-fattura elettronica trasmessa e ricevuta tramite Sdi (Sistema di interscambio) o degli ordini elettronici con Nso (nodo di smistamento ordini di acquisto). Ebbene in queste situazioni è ammesso generare i metadati, a cura e sotto responsabilità esclusiva del produttore, anche in un momento successivo alla loro nascita. Quindi la fattura elettronica non viaggerà attraverso Sdi accompagnata dal relativo file contenente i metadati, i quali dovranno invece essere associati dal produttore prima dell’invio in conservazione.

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