Imposte

Con la locazione dell’imbarcazione non imponibilità Iva per l’alto mare

Interpello 325: il proprietario di nave che la concede in locazione a scafo nudo a chi ne assume il ruolo di armatore può presentare la dichiarazione di alto mare qualificante la non imponibilità Iva

Il proprietario di nave che la conceda in locazione a scafo nudo ad altro soggetto che ne assume il ruolo di armatore può presentare la dichiarazione di alto mare qualificante alla non imponibilità ex articolo 8-bis/633 di tutti gli acquisti sia del proprietario-locatore che dell’armatore-locatario nei confronti dei loro fornitori (e dei sub-fornitori).

Con la risposta ad interpello 325 del 6 giugno 2022 l’agenzia delle Entrate affronta un articolato caso di cessione di navi – destinate ad attività commerciale ed adibite alla navigazione in alto mare senza soluzione di continuità nelle diverse fasi dell’operazione – da parte di società proprietarie ed armatrici nei confronti di un fondo comune di investimento alternativo chiuso riservato (Fia) con contestuale retro-locazione delle stesse alle società cedenti nell’ambito di una procedura di concordato preventivo con continuità aziendale.

Il trasferimento della proprietà delle navi a favore del Fondo (privo di soggettività Iva ma operativo per il tramite di una Sgr che agisce per suo conto) è funzionale a garantire ai creditori finanziari – creditori e azionisti del Fondo stesso post omologa dei concordati – un’importante garanzia al soddisfacimento dei loro crediti. L’impiego delle navi nello svolgimento dei servizi di trasporto gestiti dalle società ammesse al concordato avverrà senza soluzione di continuità tra la fase precedente e quella successiva il trasferimento della proprietà delle navi al Fondo in virtù di un contratto di locazione a scafo nudo che le società ammesse al concordato stipuleranno con il Fondo e che avrà decorrenza contestuale al trasferimento della proprietà delle navi.

La posizione dell’Agenzia dà rilievo all’impiego delle navi da parte delle società armatrici, tenuto anche conto dei chiarimenti unionali in materia di cessione di aeromobili (Corte di Giustizia, sentenza 19.7.2012, causa C-33/11) e della Linea Guida della 100° riunione del Comitato Iva [Document D – taxud.c.1(2014)2716782-803] e conclude per l’applicabilità del regime di non imponibilità qualora la nave sia:

O ceduta ad un soggetto per consentire l’utilizzo commerciale in alto mare da parte di un terzo;

O se l’acquisizione da parte del cessionario è accompagnata dal contestuale noleggio [rectius locazione].

L’interpello non affronta invece il tema preliminare della rilevanza stessa ai fini Iva – in ragione della causa finanziaria – della vendita con simultanea locazione a scafo nudo ed opzione di riscatto a breve termine, prevista dalla proposta concordataria quale fonte della liquidità funzionale al pagamento dei debiti accollati dal Fondo.

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