Imposte

Bonus Sud, nel nuovo modello la restituzione degli aiuti in eccesso

Aggiornato il modulo per i crediti d’imposta Zes, sisma Centro Italia e Mezzogiorno. Vanno restituiti gli importi eccedenti i massimali delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary framework

di Roberto Lenzi

L’agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello per il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali, per consentire ai beneficiari di restituire gli importi eccedenti i massimali ottenibili.

L’aggiornamento è arrivato con il provvedimento delle Entrate del 6 giugno (si veda l’articolo «Tutto pronto per chiedere i bonus Zls e Zes») e consentirà dunque ai beneficiari la restituzione degli importi eccedenti i massimali delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary framework. L’aggiornamento è stato fatto per dare seguito a quanto già previsto dal provvedimento del firettore dell’Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022 che permette, al beneficiario che abbia superato uno o più dei massimali previgenti, di sottrarre dal credito d’imposta gli eventuali importi eccedenti.

Per questo, il modulo prevede appositi campi che possono essere compilati quando in relazione agli aiuti elencati all’articolo 1, comma 13, del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 (cosiddetto «regime ombrello»), il beneficiario ha superato uno o più dei massimali previgenti delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary framework. Il superamento può essere avvenuto per i massimali applicabili fino al 27 gennaio 2021 o per quelli introdotti alla data del 28 gennaio 2021.

Per la restituzione, il soggetto deve indicare l’importo degli aiuti ottenuti in eccedenza e l’importo degli interessi da recupero, calcolati ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione europea del 21 aprile 2004. Deve poi evidenziare l’importo che intende restituire mediante sottrazione dal credito d’imposta. Le istruzioni specificano che qualora il beneficiario, pur dovendo restituire eccedenze di aiuti, non intenda sottrarre l’importo degli aiuti eccedenti dal credito d’imposta che sta richiedendo, ad esempio perché già restituito mediante riversamento in F24 o attraverso la sottrazione da altri aiuti, non debba compilare i predetti campi. Il credito d’imposta utilizzabile in compensazione va diminuito dell’importo da restituire compresi gli interessi. Qualora il credito effettivamente spettante a quel punto risulti inferiore all’importo da restituire, l’impresa deve rettificare la precedente comunicazione secondo le indicazioni fornite nel paragrafo «Rinuncia totale al credito d’imposta/Rettifica precedente comunicazione». La restituzione degli importi eccedenti deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021.

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