Trasloco e custodia di beni con obbligo di fatturazione anche se il servizio si acquista via web
L’assenza di un negozio fisico non è sufficiente a far rientrare l’attività nell’ambito del commercio elettronico
Per la certificazione dei corrispettivi deve essere emessa fattura nei confronti del cliente. Questo, purtroppo, comporta che la società è tenuta ad acquisire i dati identificativi del cliente, compreso il codice fiscale. L’attività descritta non rientra nell’ambito del commercio elettronico indiretto (cessioni di beni) e neppure in quello diretto (prestazioni di servizi) per cui opera l’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi. Le note esplicative della Commissione Ue del 3 aprile 2014 hanno chiarito che «nella definizione di “servizi prestati tramite mezzi elettronici” non rientra l’ammissione a determinati eventi e altri servizi di natura tangibile prenotati in linea». (cfr. paragrafo 2.4.3.2 delle Note esplicative). Partendo da questo presupposto l’agenzia delle Entrate ha confermato che i "servizi tangibili" non rientrano nella definizione di "servizi elettronici", anche se acquistati tramite un sito web (interpello 324/E/2020). Nel caso prospettato, il servizio svolto è quello di custodia e trasloco mentre il sito web è solo il canale di prenotazione e acquisto del servizio. I servizi diversi da quelli elettronici non possono beneficiare dell’esonero dagli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi e ricadono nelle regole generali, dovendo quindi essere documentati tramite fattura o tramite memorizzazione e invio dei corrispettivi telematici, se si rientra nei casi previsti dall’articolo 22 del Dpr 633/1972 (principio di diritto numero 3 del 2020). Nel caso esposto, non si rientra in nessuno dei casi previsti dal citato articolo 22.
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