L'esperto rispondeAdempimenti

Trasloco e custodia di beni con obbligo di fatturazione anche se il servizio si acquista via web

L’assenza di un negozio fisico non è sufficiente a far rientrare l’attività nell’ambito del commercio elettronico

Giorgio Confente

La domanda

Una società a responsabilità limitata offre servizi di trasloco e custodia di beni di privati e aziende. L’acquisizione dei clienti e l’acquisto dei servizi da parte dei clienti avviene tramite il sito web della Srl. Non esiste un "negozio" aperto al pubblico e i pagamenti, effettuati con carta di credito o addebito bancario, sono gestiti tramite una piattaforma online terza di elaborazione pagamenti (esempio PayPal, Stripe, Nexi). Tali transazioni vengono liquidate in modo aggregato sul conto corrente della società una volta al giorno. Tale attività può essere considerata come "commercio elettronico indiretto", come "commercio al minuto e attività assimilate" o in quale altra categoria deve essere inquadrato? Per i clienti privati, che non richiedono la fattura elettronica, come deve essere emesso il documento commerciale e di certificazione dei corrispettivi elettronici? Non è chiaro infatti se e come debba avvenire la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi, considerando, anche, che a fronte di decine di transazioni giornaliere effettuate dai nostri clienti privati il pagamento dalla piattaforma alla Srl è uno solo.
F. P. - Genova

Per la certificazione dei corrispettivi deve essere emessa fattura nei confronti del cliente. Questo, purtroppo, comporta che la società è tenuta ad acquisire i dati identificativi del cliente, compreso il codice fiscale. L’attività descritta non rientra nell’ambito del commercio elettronico indiretto (cessioni di beni) e neppure in quello diretto (prestazioni di servizi) per cui opera l’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi. Le note esplicative della Commissione Ue del 3 aprile 2014 hanno chiarito che «nella definizione di “servizi prestati tramite mezzi elettronici” non rientra l’ammissione a determinati eventi e altri servizi di natura tangibile prenotati in linea». (cfr. paragrafo 2.4.3.2 delle Note esplicative). Partendo da questo presupposto l’agenzia delle Entrate ha confermato che i "servizi tangibili" non rientrano nella definizione di "servizi elettronici", anche se acquistati tramite un sito web (interpello 324/E/2020). Nel caso prospettato, il servizio svolto è quello di custodia e trasloco mentre il sito web è solo il canale di prenotazione e acquisto del servizio. I servizi diversi da quelli elettronici non possono beneficiare dell’esonero dagli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi e ricadono nelle regole generali, dovendo quindi essere documentati tramite fattura o tramite memorizzazione e invio dei corrispettivi telematici, se si rientra nei casi previsti dall’articolo 22 del Dpr 633/1972 (principio di diritto numero 3 del 2020). Nel caso esposto, non si rientra in nessuno dei casi previsti dal citato articolo 22.

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