Imposte

Marchi, brevetti e know how rivalutabili anche se imputati interamente a conto economico

La bozza di circolare delle Entrate in consultazione fino al 7 dicembre prende atto del principio interpretativo Oic

Possono costituire oggetto di rivalutazione anche i beni immateriali (come marchi, brevetti e know-how), che risultano esistenti e nella titolarità del soggetto interessato nonché ancora tutelati giuridicamente alla data di chiusura del bilancio in cui è effettuata la rivalutazione, anche se i relativi costi, pur capitalizzabili nello stato patrimoniale, sono stati imputati interamente a conto economico. È uno dei chiarimenti della bozza di circolare - sotto forma di quesiti e risposte - sul regime fiscale della rivalutazione e del riallineamento previsti dal Dl 104/2020 (decreto Agosto) e sulla disciplina della rivalutazione dei beni per i settori alberghiero e termale messa in consultazione dalle Entrate fino al 7 dicembre (i contributi potranno essere inviati all’indirizzo e-mail dc.gci.settoreconsulenza@agenziaentrate.it).

Una precisazione che finora era stato espresso solo in risposte a interpello, rimaste tra l’altro inedite (si veda l’articolo). Ora nel prendere atto dei chiarimenti del documento interpretativo 7 dell’Oic («possono inoltre essere oggetto di rivalutazione i beni immateriali ancora tutelati giuridicamente alla data di chiusura del bilancio in cui è effettuata la rivalutazione anche se i relativi costi, seppur capitalizzabili nello stato patrimoniale, sono stati imputati interamente a conto economico»), la bozza di circolare dell’Agenzia rimarca che la « disciplina della rivalutazione contenuta nell'articolo 110 del decreto Agosto nasce dall’esigenza civilistica di derogareai criteri ordinari di valutazione al costo (articolo 2426 del codice civile) dei beni materiali e immateriali nella rappresentazione in bilancio, a cui si aggiunge la facoltà di ottenere, previo pagamento di un’imposta sostitutiva, il riconoscimento, anche ai fini fiscali, dei maggior valori emergenti dalla rivalutazione».

Da qui la conclusione che «non si ravvisano elementi né sul piano della formulazione letterale delle norme, né su quello della ratiolegis, che giustifichino, sotto il profilo fiscale, scostamenti in via interpretativa rispetto alle conclusioni cui è pervenuto l’Oic» nel documento interpretativo.

Il riconoscimento dei maggiori valori fiscali non è, infatti, subordinato alla ricorrenza di presupposti oggettivi e soggettivi autonomi, ma è legato -in presenza di una rivalutazione tecnico-contabile dell’asset - a una scelta del contribuente e al versamento dell’imposta sostitutiva prevista, in coerenza alla finalità della disciplina che, come sopra evidenziato, resta sempre collegata alla volontà di consentire alle imprese un adeguamento ai valori effettivi della rappresentazione contabile dei beni. Così la bozza di circolare precisa che «in assenza di espresse disposizioni di segno contrario rilevanti ai fini fiscali, l’iscrizione dei maggiori valori emergenti dalla rivalutazione contabile crea il presupposto per il riconoscimento degli stessi anche ai fini fiscali», previo il versamento dell’imposta sostititiva.

L’impianto fotovoltaico in leasing

La bozza di circolare affronta, tra l’altro, anche il caso della rivalutazione di un impianto fotovoltaico oggetto di contratto di leasingper il quale ha esercitato la relativa opzione di riscatto solo nel corso del 2020 ancorché detta opzione –secondo quanto stabilito contrattualmente –avrebbe dovuto essere esercitata entro il 31 dicembre 2019.

In questo caso, l’Agenzia sottolinea che l’articolo 110 del Dl 104/2020 prevede che ai fini della rivalutazione sia necessario che i beni oggetto di rivalutazione siano iscritti sianel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, sia nel bilancio relativo all'esercizio successivo (ossia, quello del 2020 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare). Nello specifico, «in coerenza con i chiarimenti contenuti nei documenti di prassi relativialle precedenti leggi di rivalutazione (circolari n. 14/E del 2017, n. 13/E del 2014, n. 11/E del 2009 e n. 18/E del 2006),possono essere rivalutati i soli beni in proprietà».

L'articolo 2, comma 3, del Dm 2001 stabilisce che, ai fini della rivalutazione, «i beni si considerano acquisiti alla data del trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale o della consegna con clausola di riserva della proprietà». Per quanto riguarda i beni detenuti in leasing, i medesimi documenti di prassi evidenziano che la rivalutazione può essere eseguita dall'utilizzatore solo se abbia esercitato il diritto di riscatto (ossia, solo se sia divenuto proprietario del bene) entrol'esercizio in corso alla data di riferimento della specifica legge di rivalutazione invocata dal contribuente (quindi, nel caso in esame, entro la data del 31 dicembre 2019).

Nel caso –come quello prospettato nel quesito –in cui non sia stato esercitato il diritto di riscattoalla data del 31 dicembre 2019, ancorché fosse decorsa la data dell'opzione per il riscatto contrattualmente prevista, l'impianto fotovoltaico non risultava acquisito in proprietà dalla società, considerato che il trasferimento della proprietà è avvenuto solonel corso del 2020. Pertanto, l’Agenzia conclude che l’impianto non può essere oggetto di rivalutazione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©