Adempimenti

Due soluzioni se si è già compensato

di Giorgio Gavelli e Riccardo Giorgetti

Modi e tempi diversi per le dichiarazioni integrative (a favore) “ultrannuali” che non correggono errori contabili, ma veri e propri errori “fiscali”, commessi (solo) in dichiarazione, generalmente con riferimento a variazioni in aumento o in diminuzione (si pensi alla dimenticanza di una quota di super o iperammortamento).

In queste ipotesi, l’articolo 2, comma 8-bis, del Dpr 322/98 prevede la compensazione solamente con debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata l’integrativa. Quindi, se l’integrativa è inviata quest’anno, nessuna compensazione può validamente essere realizzata nel 2018 nel modello F24. Il fatto che, sia nel quadro DI che in quello RN, manchi un rigo deputato ad evidenziare la quota parte del credito eventualmente già utilizzato in compensazione, porta a concludere che il credito derivante dall’integrativa non possa essere utilizzato prima di cumularsi al saldo di periodo, configurando una compensazione che è prima di tutto “verticale”, e si trasforma in “orizzontale” solo se la dichiarazione (comprendente l'importo inserito a quadro DI) termina complessivamente con un credito.

Sul punto è intervenuta l’Agenzia a Telefisco, sottolineando, riferendosi al credito emergente dall’integrativa, che «prima di procedere all’utilizzo del credito in compensazione esterna nel modello F24, è opportuno considerare l’eventuale effetto compensativo interno alla dichiarazione».

Non si tratta, a dire il vero, di una opportunità ma di un vero e proprio obbligo, e ciò appare in contrasto con il dettato dell’articolo 5 del Dl 196/2014, che richiama, per la compensazione in esame, l’articolo 17 del Dlgs 241/97, e quindi l’utilizzo libero nel modello F24 a decorrere dal periodo successivo a quello di presentazione dell’integrazione.

Prendendo ad esempio un contribuente che ha inoltrato integrativa a favore nel 2017 e abbia ad oggi già impiegato in F24 il credito emergente in compensazione prima di effettuare i conteggi della dichiarazione relativa al 2017, vi sono problemi nel gestire l’ipotesi in cui la dichiarazione si chiuda a debito perché, seguendo le istruzioni, si deve ridurre l’umporto da versare con il credito già impiegato. In questo caso, volendo evitare forzature in dichiarazione, le soluzioni percorribili appaiono due:

versare il tributo precocemente compensato senza sanzioni richiamando l’obiettiva difficoltà applicativa;

ravvedere la quota delle imposte risultanti dalla dichiarazione erroneamente compensate in F24.

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