Adempimenti

Importatori extra Ue, rappresentante indiretto come dichiarante

Un avviso delle Dogane conferma i chiarimenti della circolare 40/D/2021. Nel tracciato indicazione nel data element «1305»

di Benedetto Santacroce ed Ettore Sbandi

Per le operazioni che vedono come importatori i soggetti economici non stabiliti nell’Ue, resta obbligatorio l’uso della rappresentanza indiretta, nella quale lo spedizioniere agisce come dichiarante corresponsabile per l’obbligazione tributaria. A ricordarlo è un avviso dell’agenzia delle Accise, dogane e monopoli (Adm).

Queste conclusioni applicano in maniera rigorosa la disciplina prevista dal Codice doganale Ue, più volte confermata dall’autorità doganale nazionale, da ultimo con la circolare 40/2021.

L’esigenza certa di avere sempre un soggetto locale spinge infatti ad evitare ipotesi responsabilità in concreto non facilmente eseguibili. Eppure, visto che le modalità di rappresentanza sono in genere due, da più parti nell’ultimo periodo si è richiesto di procedere con ulteriori approfondimenti.

Le indicazioni

Nell’avviso delle Dogane si legge che, sulla base di approfondite attività istruttorie intraprese anche con i competenti servizi dell’Ue si conferma quanto già chiarito nella circolare 40/2021, ossia che:

•l’importatore non stabilito nell’Ue può solo nominare un «rappresentante doganale indiretto», stabilito nel territorio dell’Ue, che agirà come «dichiarante»;

• le deroghe a tale condizione «sono esclusivamente quelle definite dall’articolo 170, paragrafo 3, del Cdu».

Il tracciato

Segue poi una annotazione tecnica sui tracciati che sposta il rappresentante indiretto nel data element «1305» relativo al dichiarante.

Sul punto però restano aperte numerose ulteriori tematiche, direttamente fiscali o commerciali e civilistiche, in ordine all’esecuzioni di mandati, contratti e manleve che sono qui in particolare fondamentali.

La neutralità Iva

Quanto all’Iva, poi, per mantenere la neutralità dell’imposta, occorre individuare esattamente chi è il soggetto importatore e se opera in proprio o per conto di terzi, con rappresentanza o meno, così da consentire il compiuto realizzarsi dell’ordinario meccanismo dell’imposta.

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