Controlli e liti

Titolarità dei beni ed estraneità al reato: così il terzo si sottrae alla confisca

Presupposti della misura non contestabili: va provato il mancato coinvolgimento

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Il terzo estraneo al reato che chiede l’annullamento del sequestro preventivo eseguito nei suoi confronti deve dimostrare la titolarità o la disponibilità dei beni e l’assenza di un suo diretto contributo nel delitto contestato. A precisarlo è la Cassazione con la sentenza n. 13706.

Nell’ambito di indagini per reati tributari venivano eseguiti alcuni sequestri in via diretta e per equivalente nei confronti sia degli indagati, sia di una persona estranea ai delitti. A quest’ultima in particolare erano state sottoposte a misura cautelare le quote di una società. Il provvedimento veniva impugnato dall’interessato estraneo agli illeciti ma era confermato dal Tribunale del riesame. Pertanto, presentava ricorso in Cassazione, lamentando, la mancata verifica dell’eventuale incapienza in capo agli indagati.

La Suprema Corte, ha rilevato che secondo indirizzo consolidato, il soggetto terzo che affermi il diritto alla restituzione sequestrato, può dedurre in sede di merito e di legittimità, unicamente la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l’inesistenza di un proprio contributo al reato. Tale terzo, infatti, non ha la possibilità di contestare l’esistenza o meno dei presupposti della misura cautelare e quindi la sua legittimità.

La norma (articolo 12 bis Dlgs 74/2000) per i delitti tributari prevede la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, o quando non è possibile, dei beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente.

Il sequestro è la misura preventiva finalizzata a garantire la possibilità di eseguire la confisca.

La misura in forma diretta è in via principale e quella per equivalente è in via subordinata. Secondo la sentenza l’eventuale impossibilità di procedere in via diretta non rileva e non ha riflessi sul terzo estraneo al reato proprietario dei beni sequestrati per equivalente. Ne consegue che il requisito del previo accertamento dell’incapienza dei beni degli indagati attiene la legittimità del sequestro che il terzo non è legittimato a prospettare. Egli per domandare la restituzione del bene, deve solo dimostrare la suaposizione giuridica rispetto alla proprietà o disponibilità del bene e la mancanza del proprio contributo nel reato contestato agli indagati.

Nella specie, il soggetto terzo nei confronti del quale era stato eseguito il sequestro per equivalente, non aveva dimostrato né la titolarità o disponibilità del bene tanto meno l’inesistenza di collegamento concorsuale nel reato con gli indagati.

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