Imposte

Affrancamento di azioni quotate, due portafogli per gli intermediari

Il cliente paga il 16% con F24. Il punto è stabilire da quando si calcola il nuovo valore

di Marco Piazza e Roberto Torre

L’articolo 1, comma 107, della legge di Bilancio per il 2023 introduce la possibilità di rideterminare il costo delle partecipazioni detenute al 1° gennaio 2023 anche in società con azioni negoziate in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione con il pagamento di una imposta sostitutiva del 16% sul valore delle partecipazioni stesse, determinato come media dei prezzi fatti rilevati nel mese di dicembre del 2022.

Il riallineamento può essere fatto entro il 15 novembre 2023. L’imposta sostitutiva può, però, essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15 novembre 2023; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente.

Il meccanismo adottato – che è quello delineato dall’articolo 5 della legge 448 del 2001 – causerà complessità operative per gli intermediari nel caso di portafogli dinamici.

Dentro la norma

La formulazione della norma sembra, infatti, consentire al contribuente di rideterminare anche il costo di titoli non più detenuti alla data della rideterminazione del costo. Ciò comporterebbe l’impraticabile conseguenza di obbligare l’intermediario a ricalcolare le plusvalenze minusvalenze realizzate a partire dal 1° gennaio 2023 e di conguagliare le imposte versate in eccesso.

Ulteriore complessità sorgerebbe se i titoli, nel frattempo, venissero trasferito ad altro intermediario.

La soluzione per analogia

Per risolvere il problema, l’orientamento interpretativo prevalente è quello di adattare, per analogia, l’articolo 5, comma 7 del Dl 448 del 2001 che, per i titoli non negoziati, stabilisce che gli intermediari tengono conto del nuovo valore, in luogo di quello del costo o del valore di acquisto, soltanto se prima della realizzazione delle plusvalenze e delle minusvalenze ricevono copia della perizia.

Per i titoli negoziati in mercati regolamentati, però, non deve essere redatta alcuna perizia e quindi si deve capire se il comma 7 citato possa essere applicato analogicamente sostituendo la trasmissione della perizia con una semplice comunicazione dell’esercizio dell’opzione alla banca.

L’intermediario dovrebbe poter tener conto del nuovo costo già dal momento della comunicazione anche se il cliente non ha ancora versato l’imposta (per analogia la circolare 12/E del 2002, par. 5 e Abi, circolare 21 del 2002, cit. par. 3); solo a versamento avvenuto l’intermediario acquisirà dal cliente, copia del modello F24. Sul punto sarebbero opportuni veloci conferme ufficiali.

La rivalutazione parziale

Se venisse confermata la correttezza della procedura, il cliente avrebbe interesse a rivalutare solo le quantità ancora in essere alla data di esercizio della facoltà. Inoltre, nel caso in cui il cliente decidesse di rivalutare solo una parte delle partecipazioni detenute alla data della comunicazione (non è obbligatorio rivalutare tutti i titoli della stessa categoria), si dovrebbe intendere che le cessioni fatte dal 1° gennaio alla data dell’opzione abbiano interessato solo il paniere dei titoli non rivalutati, perché, se così non fosse, parte della rivalutazione risulterebbe praticamente inefficace.

La gestione delle minus

Il comma 6 dell’articolo 5 della legge 448 del 2001 stabilisce che l’assunzione del valore rideterminato quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili in compensazione delle plusvalenze.

Quindi, secondo la risoluzione 372/E del 2002, l’intermediario deve istituire una specie di “sottoconto” (ma potrebbe essere anche un diverso codice di identificazione dei titoli affrancati) per segregare le azioni rivalutate dalle altre; il costo dei titoli acquistati successivamente alla data di riferimento (1° gennaio 2023) deve essere aggiunto al costo dei titoli della stessa categoria non rivalutati (dato che è consentita la rivalutazione parziale della stessa categoria).

Per l’Abi (circolare 21 del 2002) spetterà al cliente, in caso di successiva cessione parziale del pacchetto, decidere da quale “paniere” prelevare i titoli ceduti.

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