Adempimenti

Niente sconto se il box auto non è una nuova costruzione

di Mario Cerofolini e Lorenzo Pegorin

È agevolabile l’acquisto e il montaggio di un sistema di accumulo dell’energia prodotta in esubero dall’impianto fotovoltaico, a condizione che l’installazione del sistema sia contestuale o successiva a quella dell’impianto stesso. Al contrario la detrazione al 50% non è fruibile se la spesa sostenuta per l’acquisto di un box pertinenziale deriva da un intervento di ristrutturazione da parte del cedente e non da una realizzazione “ex novo”.

Sono questi alcuni dei chiarimenti giunti ieri dall’agenzia delle Entrate, intervenuta in risposta su specifici interpelli formulati dai contribuenti (rispettivamente risposta n. 8 sul sistema di accumulo e risposta n. 6 sul box auto) in materia di bonus edilizi.

Secondo l’agenzia delle Entrate, il contribuente che ha acquistato dall’impresa costruttrice il box pertinenziale non potrà beneficiare della detrazione del 50% laddove quest’ultimo sia stato realizzato a seguito della modifica della destinazione d’uso, da civile abitazione a box auto, di alcuni locali di uno stabile. L’Agenzia chiarisce che la detrazione in questione è quella disciplinata della lettera d), co. 1, dell’art. 16-bis del Tuir che riguarda interventi «relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali ad immobili residenziali, anche a proprietà comune», nonché, l’acquisto di autorimesse e posti auto pertinenziali, limitatamente ai costi di realizzo comprovati da apposita attestazione rilasciata dal costruttore.

Nel merito della vicenda, ricordano le Entrate, la prassi ministeriale ha sempre precisato che il riferimento normativo al termine «realizzazione» debba essere inteso, comunque, come esecuzione di un intervento «ex novo» (circolari n. 121 del 1998 e n. 7 del 2018). Dal momento che, nel caso di specie, il box auto acquistato dal contribuente deriva da un intervento di ristrutturazione di un immobile a uso abitativo con cambio di destinazione d’uso e non da un intervento di «nuova costruzione» da parte del costruttore, l’Agenzia ritiene che lo stesso non sia agevolabile.

Destino diverso, invece, merita la casistica che interessa l’acquisto e il montaggio di un sistema di accumulo dell’energia prodotta in esubero dall’impianto fotovoltaico installato e posto direttamente a servizio dell’abitazione. In primo luogo, precisa la risposta dell’Agenzia sarebbe necessario che l’impianto fotovoltaico principale a cui è asservito il sistema di accumulo fosse destinato alla produzione di energia elettrica da utilizzarsi per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici ecc.).

La detrazione, pur non essendo cumulabile con le tariffe incentivanti, non è invece del tutto incompatibile con lo scambio sul posto (e con il ritiro dedicato). In quest’ultimo caso, infatti, per salvaguardare il beneficio fiscale è necessario solamente che la cessione dell’energia prodotta in eccesso non configuri esercizio di attività commerciale (ad esempio nell’ipotesi di impianto con potenza superiore a 20 kw e di impianto con potenza non superiore a 20 kw che non sia posto a servizio dell’abitazione).

Tanto premesso, affinché il sistema di accumulo sia detraibile è necessario che lo stesso si presenti come un elemento funzionalmente collegato all’impianto fotovoltaico in grado di migliorarne le potenzialità. Resta fermo il limite di spesa pari ad oggi a 96mila euro, limite che rimane unico e riguarda sia l’impianto fotovoltaico che il sistema di accumulo.

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