Imposte

Conferimenti di quote, per le holding realizzo controllato da rivedere

La riforma fiscale punta a intervenire sugli scambi di partecipazioni. Le nuova disciplina potrebbe limitare l’obbligo di verifica della soglia «qualificata»

di Francesco Nobili e Andrea Spinzi

Il Ddl delega per la riforma fiscale, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 16 marzo, prevede all’articolo 6, lettera e), che il Governo intervenga con la sistematizzazione e razionalizzazione della disciplina dei conferimenti d’azienda e degli scambi di partecipazione mediante conferimento.

Focalizzando l’attenzione su questi ultimi (attualmente disciplinati dall’articolo 177 del Tuir) e fermo restando il rispetto del regime del “realizzo controllato” – per cui le azioni o quote ricevute dal conferente sono valutate sulla base della corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla conferitaria per effetto del conferimento – l’intervento richiesto dalla delega riguarda, in particolare, i conferimenti di cui al comma 2-bis dell’articolo 177, aventi ad oggetto le partecipazioni detenute in società holding. Il comma ha esteso il regime del realizzo controllato ai conferimenti di partecipazioni non di controllo che superano determinate soglie (2/20% dei diritti di voto o 5/25% del capitale, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni). Il conferimento deve inoltre avvenire in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal soggetto conferente.

Condizioni particolari sono previste qualora l’oggetto del conferimento sia una partecipazione detenuta in una società holding. In tal caso, infatti, le soglie sono riferite a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un’impresa commerciale (ex articolo 55 del Tuir) e sono determinate, relativamente al conferente, tenendo conto della demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa. Tale previsione, già di per sé stringente, unita alle risposte delle Entrate, ostacola l’applicazione della disposizione normativa in esame, particolarmente utile in ottica di riorganizzazione dei gruppi e dei passaggi generazionali.

Le principali criticità

In primo luogo, per comprendere se la quota che si intende conferire si qualifica come partecipazione in una società holding, occorre avere riguardo ai valori correnti dell’attivo patrimoniale di quest’ultima, non trovando applicazione secondo l’Agenzia (risposte 5/23 e 869/21) il criterio indicato nell’articolo 162-bis del Tuir: confronto tra valore contabile delle partecipazioni e valore contabile complessivo dell’attivo patrimoniale.

Il ricorso al valore corrente, infatti, rende complessa e incerta la verifica, che richiede di fatto necessario dotarsi di apposite perizia di stima. Inoltre, la verifica della soglia “qualificata”, tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo, deve riguardare non solo le partecipazioni detenute direttamente dalla società holding – partecipazioni di primo livello – ma anche tutte quelle indirettamente detenute da quest’ultima e quindi le partecipazioni di secondo, terzo livello, eccetera (anche qualora detenute da società operative), con la conseguenza che il possesso anche di una sola partecipazione “sotto soglia”, magari del tutto irrilevante economicamente, non consente di beneficiare della disposizione in commento (ex multis, risposta 497/21). Restano esclusi dalla verifica, ad avviso dell’Agenzia, i consorzi, in quanto non rivestono la forma societaria; mentre vi rientrano per il medesimo motivo le società consortili e cooperative (risposta 451/22).

Favorevole invece la conferma secondo cui non sono censurabili, ai fini dell’abuso del diritto ex articolo 10-bis legge 212/2000, le operazioni finalizzate a rimuovere le cause ostative al conferimento (come acquisti, cessioni e donazioni di quote), anche ove non coinvolgano soggetti terzi bensì i soci o altre società da questi possedute (risposte 429/20 e 450/22).

Le evoluzioni possibili

L’intervento del Governo sul regime dei conferimenti di società holding potrebbe dunque riguardare la limitazione dell’obbligo di verifica della soglia “qualificata” alle sole partecipazioni operative di primo livello detenute dalla holding, come avviene in caso di conferimenti di partecipazioni aventi ad oggetto le stesse società operative; nonché, in un’ottica di semplificazione, l’utilizzo del criterio contabile al fine di stabilire se una società si qualifica come holding.

Si potrebbe altresì prevedere che le partecipazioni sotto “soglia” con valore nullo o modesto – da determinarsi eventualmente in percentuale rispetto al totale delle partecipazioni detenute dalla holding – siano escluse dalla verifica. I conferimenti aventi a oggetto società holding quotate, inoltre, potrebbero essere assimilati ai conferimenti di società operative, dunque senza alcuna verifica sulle società a loro volta partecipate, in maniera simile a quanto avviene per il regime Pex delle plusvalenze laddove il requisito della commercialità non rileva per le società quotate. Infine, non si comprende la ratio per cui i conferimenti di cui al comma 2 (partecipazioni di controllo) possono essere effettuati congiuntamente da più soggetti, mentre il comma 2-bis richiede che il conferente sia un unico soggetto.

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