Controlli e liti

Operazioni infragruppo, rettifica possibile senza confronto del prezzo

Basta il margine netto, al contribuente l’onere di provare il valore normale

di Antonio Iorio

Nella rettifica delle operazioni infragruppo, l’amministrazione non è obbligata ad applicare il metodo del confronto del prezzo, potendosi affidare al margine netto della transazione, in quanto non deve provare la funzione elusiva dell’operazione ma l’esistenza delle transazioni tra imprese collegate a un prezzo inferiore a quello normale. Incombe sul contribuente la prova che le transazioni siano avvenute a valori “normali”. A confermare questo principio è la Cassazione con la sentenza n. 26695.

Ad una società (che nella determinazione dei prezzi di trasferimento aveva utilizzato il metodo del confronto del prezzo cosiddetto Cup) era contestata la vendita di beni (autovetture), ad una controllata estera, a prezzi inferiori a quelli “normali”.

Emergeva un maggior imponibile applicando, nella determinazione dei prezzi, non il metodo Cup ma quello del margine netto della transazione (cosiddetto Tnmm).

L’Ufficio riteneva più corretta tale determinazione anche perché la società, negli anni successivi, aveva optato per questo differente metodo. Accertava così un maggior imponibile applicando “retroattivamente” il metodo Tnmm.

La pretesa dell’ufficio era annullata in primo e in secondo grado.

Secondo la Ctr la norma sul transfer pricing costituiva clausola antielusiva, l’onere del disegno illecito incombeva sull’ufficio che non aveva considerato la comparazione dei prezzi rilevabili dalla documentazione prodotta dalla società. Peraltro, il metodo Tnmm, rispetto al Cup utilizzato dalla società, era ritenuto poco consigliabile per la sua approssimazione e arbitrarietà.

La Suprema Corte ha invece ribadito che la norma sul transfer pricing non ha funzione antielusiva. E l’ufficio ha solo l’onere di rilevare l’esistenza di transazioni fra imprese collegate a prezzi apparentemente inferiori, deve essere invece il contribuente a provare che la cessione sia avvenuta a prezzi di mercato da considerare “normali”.

La valutazione del metodo di calcolo va effettuata caso per caso potendosi utilizzare il metodo elaborato dall’Ocse “Tnmm” purché: sia selezionato il periodo di indagine; identificate le società comparabili; apportate le necessarie rettifiche contabili al bilancio della società testata; considerate le differenze tra le società comparate (rischi e funzioni svolte), e, infine, assunto un indicatore affidabile del livello di redditività. Da qui la necessità di un nuovo esame della vicenda da parte della Ctr. Tuttavia poiché l'ufficio, aveva notificato l’accertamento prima dei 60 giorni dalla consegna del Pvc, la Cassazione, accogliendo il ricorso incidentale della società, ha annullato l’atto impositivo.

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