Controlli e liti

Va pagata entro 180 giorni anche la cartella che riporta il termine «breve»

Per le notifiche entro il 31 marzo la norma di legge prevale su indicazioni difformi contenute nella modulistica

di Luigi Lovecchio

Il termine per il pagamento delle cartelle notificate dal 1° settembre 2021 al 31 marzo 2022 è sempre di 180 giorni, a prescindere da quanto è scritto nelle avvertenze riportate sulle cartelle stesse. In questi giorni, molti contribuenti stanno ricevendo delle cartelle di pagamento dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader), che nelle avvertenze contengono l’indicazione di pagare le somme dovute entro 60 giorni dalla notifica. Si tratta di un mero disallineamento tra la modulistica ordinaria della cartella e la disciplina transitoria recata nel decreto fisco-lavoro e nella legge di Bilancio 2022.

La normativa di legge

In base all’articolo 2, Dl 146/2021, e all’articolo 1, comma 913, legge 234/2021, per tutte le cartelle notificate dal 1°settembre 2021 al 31 marzo 2022 la scadenza di pagamento non è di 60 giorni dalla notifica bensì, per l’appunto, di 180 giorni dalla stessa. Vale evidenziare come le disposizioni su richiamate si riferiscano alla totalità delle cartelle, senza che rilevino la natura dell’entrata (patrimoniale o tributaria) e la tipologia di ruolo (ad esempio, iscrizione a ruolo non coattiva – ad esempio, tassa rifiuti -, sentenza divenuta definitiva o iscrizione a ruolo provvisoria).

I modelli di cartella non sono stati tuttavia adeguati alle modifiche legislative in oggetto, anche perché destinate ad esaurire i loro effetti in breve tempo, e continuano a riportare la scadenza di pagamento ordinaria di 60 giorni. Ciò non toglie che, ovviamente, prevale la norma di legge e che quindi il versamento sarà sempre considerato tempestivo se avviene nel termine di 180 giorni.

L’aggio azzerato

Si segnala inoltre che, nelle medesime indicazioni contenute nella modulistica inviata ai contribuenti, è scritto che l’aggio di riscossione sale al 6% in caso di pagamento effettuato oltre i 60 giorni. Anche questa informazione è tuttavia errata, poiché, come chiaramente precisato nelle Faq dell’Ader, l’aggio resta sempre al 3% se si corrispondono le somme dovute entro il termine di legge di 180 giorni dalla notifica della cartella.

Si ricorda, in proposito, che, a decorrere dagli affidamenti eseguiti dal 1° gennaio 2022, l’aggio è totalmente azzerato, in forza della legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 15, legge 234/2021).

Evidenziamo, da ultimo, che non è cambiato nulla, invece, per ciò che riguarda le somme rivenienti da accertamenti esecutivi che devono sempre essere pagate entro il termine per la proposizione del ricorso. Ugualmente, se si vuole impugnare la cartella di pagamento, occorrerà comunque rispettare la scadenza di 60 giorni dalla notifica.

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