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Detrazione del 110% in dieci anni: importo fuori dal modello 2023

Il recupero «lungo» scatta a partire dal 730 e da Redditi inviati l’anno prossimo

di Paola Aglietta

Nel 2022 un privato esegue un intervento di efficientamento energetico superbonus sul proprio immobile unifamiliare: isolamento termico (“trainante”), acquisto e posa di finestre e infissi (“trainati”). Esegue inoltre un intervento per la riduzione del rischio sismico, con i requisiti per accedere al super-sismabonus.

1. La possibilità normativa

A seguito inserimento all'interno dell'articolo 119 del Dl 34/2020 del nuovo comma 8-quinquies, da parte del Dl 11/2023, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023.

L’opzione è irrevocabile e viene esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023, a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.

2. Le modalità di fruizione

In relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, il contribuente può dunque, in alternativa:

fruire della detrazione in 4 quote annuali di pari importo, a partire dalla dichiarazione dei redditi da presentare nel 2023 per l’anno di imposta 2022;

fruire della detrazione in 10 quote annuali di pari importo, a partire dalla dichiarazione dei redditi da presentare nel 2024 per l'anno di imposta 2023.

3. La verifica della capienza

Il recupero del beneficio avviene entro i limiti di capienza dell'imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi: nell'esempio proposto, il contribuente persona fisica verifica la capienza dell'imposta lorda nel rigo RN5 della propria dichiarazione (modello Redditi) e, dopo aver constatato che, tenendo conto di tutte le detrazioni spettanti, non ha sufficiente “capienza” per assorbire le detrazioni superbonus relative alle spese 2022, decide di avvalersi della possibilità di fruire della detrazione in 10 quote annuali di pari importo, a partire dall'anno d'imposta 2023 (modello dichiarativo presentato nel 2024).

4. Mancata indicazione
nel modello 2023

La rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non deve essere indicata nella relativa dichiarazione dei redditi (modello 730/2023 o modello Redditi 2023).

Particolare attenzione va posta alla gestione della dichiarazione precompilata 2023, perché l’ammontare delle spese sostenute nel 2022 potrà apparire:

nel prospetto informativo (se si tratta di spese sostenute dal singolo contribuente, come nel nostro caso), e non va inserito nel modello;

direttamente nel modello (se si tratta di spese condominiali), e in questo caso va eliminato dal modello.

5. Indicazione nel modello 2024

La detrazione potrà essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023 e pertanto, il privato indicherà la prima delle dieci rate nel quadro RP del modello Redditi 2024 o nel quadro E del modello 730/2024.