L'esperto rispondeAdempimenti

Anche l’indennità Covid erogata dalle Casse fuori da Redditi

Non sono rilevanti la specificità della posizione previdenziale del percettore e la natura dell’ente erogante

di Alfredo Calvano e Attilio Calvano

La domanda

Nelle risposte alle Faq riportate sul sito dell’agenzia delle Entrate (aiuti di stato) si conferma che le indennità corrisposte dall’Inps ad artigiani e commercianti non vanno indicate nel prospetto «Aiuti di stato». Vale lo stesso criterio anche per le indennità corrisposte dall’Inps agli iscritti alla gestione separata e le indennità corrisposte dalle casse professionali ai loro iscritti?

La risposta è affermativa. Oltre alle indicazioni recate da numerose risposte alle Faq, l’agenzia delle Entrate ha pubblicato il 27 luglio 2021 sul proprio sito l’avvertenza recante le più che attese indicazioni riguardanti gli adempimenti dichiarativi dei contributi e delle indennità di «qualsiasi natura» erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19, cosiddetto coronavirus. In estrema sintesi, si afferma che a seguito dell’abrogazione del comma 2 dell’articolo 10-bis del decreto legge 137/2020 ad opera del Dl 73/2021 i soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi, che hanno ricevuto i predetti contributi e indennità non devono indicare il relativo importo nei quadri di determinazione del reddito d’impresa (i contribuenti che compilano il quadro RF possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 84) e di lavoro autonomo, nei modelli Redditi, e nei quadri di determinazione del valore della produzione, nel modello Irap. Inoltre, con successiva Faq è stato altresì confermato che le indennità non vanno neppure nel prospetto aiuti di Stato, quadro RS modello Redditi, in quanto non si è in presenza di aiuti fiscali automatici in base all’articolo 10 del Dm 115/2017. Queste disposizioni trovano una generalizzata applicazione, da ritenere estesa a tutti gli interessati, a nulla rilevando la specificità, come nel caso qui considerato, della posizione previdenziale del percettore e della natura dell’ente erogante.

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