Controlli e liti

Ricevuta di ricevimento dell’avvenuto deposito sempre necessaria

La Ctp Siracusa ribadisce che spetta all’ente impositore comunicare il Cad presso l’ufficio postale

di Marcello Maria De Vito

La prova della valida notificazione dell’atto che non sia stato consegnato al destinatario può essere data esclusivamente con la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto presso l’ufficio postale. Sono questi i principi riaffermati dalla Ctp di Siracusa n.3070/1/2022 (presidente Rossomandi e relatore Falconeri).

Un contribuente acquisiva l’estratto di ruolo al fine di procedere alla compensazione di crediti tributari, preclusa in presenza di debiti iscritti a ruolo scaduti. Il contribuente si avvedeva dell’iscrizione a ruolo a titolo definitivo originata da un avviso di accertamento resosi definitivo. Il contribuente, quindi, impugnava l’atto avanti la Ctp, eccependo l’inesi-stenza giuridica della notificazione.

La Ctp afferma, preliminarmente, che è ammissibile l’impugnazione dell’atto e/o del ruolo non validamente notificato e del quale il contribuente è venuto a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo. Il collegio osserva, poi, che l’ufficio ha depositato la copia sia dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente l’atto non ritirato dal contribuente, sia dell’invio della comunicazione di avvenuto deposito (Cad). L’ufficio, però, ha omesso di depositare l’avviso di ricevimento della Cad.

Il collegio, in proposito, dichiara di volersi uniformare al principio di diritto statuito dalle Sezioni unite della Cassazione con la sentenza n.10012 del 15 aprile 2021, secondo il quale la prova del perfezionamento della notifica, tramite il servizio postale, di un atto non consegnato al destinatario, può essere data solo mediante la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto presso l’ufficio postale (Cad).

Pertanto, il collegio rileva che l’intero processo di notificazione non è stato rituale e, per l’effetto, l’atto impugnato deve essere annullato.

La sentenza non si esprime sui limiti all’impugnabilità del ruolo e della cartella invalidamente notificati, introdotti dall’articolo 3-bis del Dl 146/21, che le Sezione unite della Cassazione, con la sentenza 26283/2022, hanno affermato applicabili ai giudizi in corso. Secondo la novella, il ruolo e la cartella di pagamento invalidamente notificati sono direttamente impugnabili nei soli casi in cui il contribuente dimostri: che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici o, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con la Pa.

In forza della pronuncia delle Sezioni unite, infatti, non scatta l’automatica inammissibilità dei ricorsi pendenti. Tuttavia, i contribuenti devono dimostrare la sussistenza delle ragioni in base alle quali, nel momento in cui hanno presentato il ricorso, sussisteva quel pregiudizio che, nella fattispecie in discussione, costituisce una condizione dell’azione.

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