Controlli e liti

Consumi non comunicati: sì all’accisa ridotta

Per la Ctr Lombardia 4263/5/2021 prevale la sostanza sull’omessa comunicazione mensile

di Marco Ligrani

La prevalenza della sostanza sulla forma si fa strada anche in materia di accise e le Dogane soccombono se non vi è contestazione sul dato effettivo dei consumi. Per questa ragione la Ctr Lombardia 4263/5/2021 (presidente e relatore Izzi) ha confermato il verdetto di primo grado favorevole a una società per azioni che aveva (solo) omesso la comunicazione mensile dei consumi di energia elettrica e, per questo, era stata raggiunta dalla contestazione dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

L’ufficio fiscale aveva notificato alla Spa un avviso di pagamento con il quale applicava l’aliquota dell’accisa nella misura ordinaria in luogo di quella ridotta, anche sui consumi superiori alla soglia mensile di 200 kwh prevista dall’articolo 53 del testo unico delle accise. Con l’avviso, però, non si contestava il livello dei consumi e, per questo, la società proponeva ricorso rilevando la natura formale della violazione.

La commissione di primo grado accoglieva le contestazioni della società e le dogane proponevano appello insistendo sulla necessità della comunicazione mensile, la cui mancanza causerebbe la decadenza dal beneficio anche se il dato sui consumi rimanesse incontestato, come nel caso di specie.

I giudici lombardi, però, nel confermare l’esito favorevole alla società hanno ricordato come la Cassazione si sia già espressa nel ritenere prevalente la sostanza sulla forma, anche in materia di accise sull’energia elettrica.

Il principio, come si ricorderà, non è nuovo: in materia di Iva, ad esempio, anche di recente la Cassazione, nella scia della giurisprudenza unionale, ha escluso che, in assenza di frode, possa negarsi l’esenzione per il solo fatto che il soggetto passivo non abbia comunicato – o lo abbia fatto in modo errato – il numero di identificazione (sentenza 28440/2021).

Dello stesso tenore, dunque, anche i precedenti in materia di accise menzionati dalla commissione lombarda, proprio in relazione al superamento della soglia di consumo: in particolare, i giudici di legittimità hanno evidenziato come non determini, di per sé, la decadenza dal beneficio la mancata trasmissione, entro il giorno 20 di ogni mese, dei dati relativi al mese precedente, quando la misura del consumo risulti in altro modo dimostrata (ordinanze n. 1985/2019 e n. 26922/2019).

In maniera ancora più eloquente, la Cassazione ha precisato che la comunicazione mensile integra un adempimento formale, pur funzionale al controllo in quanto ne agevola l’attività di verifica, ma non sanzionato da decadenza; anche perché i dati delle comunicazioni mensili vengono, comunque, riportati nelle dichiarazioni annuali, che rappresentano l’adempimento fiscale determinante ai fini della liquidazione ed accertamento dell’accisa, ai sensi dell’articolo 55 del Testo unico (ordinanza n. 31618/2018).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©