Controlli e liti

Supermercato con parcheggi: l’area è esente dalla Tari

Per la Ctp di Ragusa 242/1/2021 non sono tassabili le aree non suscettibili di produrre rifiuti

di Alessandro Borgoglio

Le aree scoperte destinate a parcheggio gratuito dei clienti e del personale del supermercato non sono soggette a Tari. Lo ha stabilito la Ctp di Ragusa, con la sentenza 242/1/2021 (presidente Ciarcià, relatore Ignaccolo).

Secondo l’articolo 1, comma 641, della legge 147/2013, il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

La regola è dunque quella della tassabilità di tutte le aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti e della non tassabilità delle aree non suscettibili di produrre rifiuti, per la loro particolare natura o per l’uso cui sono destinate.

Per i giudici ragusani, l’operatività delle aree pertinenziali deve essere intesa come suscettibilità a produrre rifiuti ulteriori rispetto a quelli prodotti dal bene principale o come operatività di impresa, ciò che nel caso di area adibita a parcheggio gratuito deve essere escluso.

In senso contrario si sono invece recentemente pronunciati i giudici pugliesi, per cui le aree destinate a parcheggio scoperto, anche gratuito, ovvero a manovra dei mezzi adibiti al trasporto, sono di certo aree operative, essendo peraltro indispensabili e strumentali all’attività commerciale e, quindi, sono soggette al tributo (Ctr Bari, sentenza 1753/05/19).

In passato (seppur in vigenza della Tarsu), i giudici di legittimità hanno stabilito che pure l’area del sottosuolo, adibita a posto auto, non è esente da tassazione, posto che non sono ravvisabili ragioni che possano escludere la possibilità di produrre rifiuti, laddove l’inesistenza di muri perimetrali, che delimitano la singola area adibita a parcheggio, appare irrilevante, in quanto le aree a ciò utilizzate sono aree, esattamente individuabili ed esclusivamente a disposizione dell’utilizzatore, e quindi frequentate da persone e, come tali, produttive di rifiuti in via presuntiva (Cassazione 22124/2017). Più recentemente è anche stato stabilito che la tassa è dovuta dal soggetto che occupi o detenga un’area per la gestione di un parcheggio affidatagli dal Comune in concessione, restando del tutto irrilevante l’eventuale attinenza della gestione stessa alla fase sinallagmatica del rapporto con il Comune (Cassazione 29020/2020).

In ogni caso, la destinazione di talune aree di un compendio immobiliare a spazi di manovra e parcheggio di per sé non comporta alcuna inversione dell’onere della prova circa la non idoneità delle aree operative a produrre rifiuti urbani (o assimilati agli urbani), onere che incombe - secondo le regole generali - sul detentore, il quale deve presentare apposita dichiarazione o idonea documentazione (Cassazione 20757/2019).

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