Professione

Negli studi verifiche anche a campione sui dipendenti

Il Garante privacy su medici e psicologi: da ponderare la nota nell'Albo dei no vax sospesi

di Federica Micardi

L’obbligo di green pass negli studi professionali si scontra con una realtà poliedrica. Per gli studi strutturati e con dipendenti, l’applicazione dell’obbligo è abbastanza chiara. Sta al professionista datore di lavoro verificare l’esistenza del pass (chi non controlla rischia una sanzione da 400 a mille euro), mentre il lavoratore che ne è sprovvisto e si presenta sul luogo di lavoro rischia, oltre alla sospensione senza stipendio, una multa da 600 a 1.500 euro. Le modalità di verifica devono essere definite dal datore di lavoro entro il 15 ottobre e possono avvenire a campione. Problemi applicativi non sembrano essercene anche se, sottolinea il presidente di Confprofessioni Gaetano Stella non si capisce perché l’obbligo del green pass non sia previsto anche per i clienti che accedono negli studi professionali. Il testo del decreto però - ricorda Stella - potrebbe essere diverso dalle bozze circolate in questi giorni. Un’altra fattispecie da approfondire - sottolinea Marina Calderone, presidente dei consulenti del lavoro - è la sostituzione nelle realtà con meno di 15 dipendenti dei lavoratori sospesi perché sprovvisti di certificato verde. Anche la modalità di utilizzo del green pass da parte dei professionisti - secondo Calderone - andrebbe chiarita, perché sono tenuti ad averlo in alcuni casi, mentre in altri, come l’attività presso i Tribunali, no.

È diversa la situazione per i professionisti che lavorano da soli, dove chi è tenuto a controllare il green pass dovrebbe essere il controllato. Molti si chiedono se il cliente può chiedere di vedere il green pass, secondo il presidente degli ingegneri Armando Zambrano, sarebbe una richiesta lecita ma la legge non si esprime e il tema non è secondario. In merito a green pass e privacy è emblematico quanto sta succedendo agli psicologi. In quanto professione sanitaria il controllo dell’avvenuta vaccinazione - che per loro è obbligatoria - spetta alle Asl che sospendono chi non risulta vaccinato. Gli Ordini degli psicologi di sei regioni, tra cui il Veneto, hanno chiesto al Garante della privacy, se si possono menzionare sull’albo online i provvedimenti di sospensione, così da renderli pubblici. Il Garante, «considerata la delicatezza della questione e la complessità del quadro giuridico» al momento non risponde e ha aperto un confronto con il ministero della Salute e con i Consigli nazionali di medici e psicologi per «meglio inquadrare la questione sollevata e assicurare il corretto adempimento degli obblighi di tenuta e aggiornamento degli albi professionali» nel rispetto della privacy.

Alcuni Ordini stanno preparando delle linee guida sul nuovo obbligo, come gli architetti, gli avvocati o i consulenti del lavoro; altri, come gli ingegneri ne discuteranno a breve, altri ancora, è il caso dei commercialisti, ritengono che la legge sia chiara così com’è.

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