Controlli e liti

Tregua fiscale, in «Gazzetta» la sospensione del processo penale per l’indebita compensazione

L’effetto dell’articolo 23 del Dl 34/2023 per chi sceglie il pagamento rateale per sanare le violazioni. Necessario comunicare all’Autorità il versamento del dovuto o della prima rata

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Sospensione del processo penale, al fine di beneficiare della non punibilità, per coloro che effettuano il pagamento rateale per sanare violazioni relative ai reati di omesso versamento delle ritenute, dell’Iva e di indebita compensazione di crediti non spettanti.

A prevederlo è il l’articolo 23 del Dl 34/2023 che, in buona sostanza, sposta il momento entro cui concludere il pagamento per fruire della non punibilità: in luogo dell’apertura del dibattimento, previsto da anni dalla vigente disposizione penale tributaria, è possibile attendere la conclusione della rateazione, ma ovviamente solo per coloro che usufruiscono di uno degli istituti della cosiddetta tregua fiscale.

A tal fine viene introdotto un sistema di comunicazione tra l’interessato, l’autorità giudiziaria e l’agenzia delle Entrate.

La norma vigente

I reati di omesso versamento delle ritenute, Iva e indebita compensazione di crediti non spettanti non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.

Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in corso di rateizzazione, viene dato un termine di tre mesi per il pagamento del residuo.

Il Giudice ha facoltà di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario.

Rateazione tregua fiscale

I vari istituti che consentono definizioni agevolate introdotti con la legge 197/2022 prevedono in alternativa al pagamento in un’unica soluzione il versamento a rate con tempistiche anche lunghe. Ciò comporta, nei casi in cui le violazioni da regolarizzare riguardino gli omessi versamenti e le indebite compensazioni non spettanti (penalmente rilevanti), che la conclusione del pagamento non possa avvenire prima dell’apertura del dibattimento e quindi non si potrebbe fruire della non punibilità ai fini penali.

La nuova norma

Viene innanzitutto ribadita la non punibilità per le anzidette violazioni penali tributarie in caso di pagamento integrale del debito anche mediante uno degli istituti della legge 197/2022.

Si tratta di una previsione forse prudenziale, ma che non innova nulla rispetto a quanto già previsto poiché, a ben vedere, l’attuale norma attribuisce rilevanza alle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento le quali, anche secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità penale, ricomprendono eventuali istituti previsti dalle varie definizioni.

Tuttavia, proprio per evitare che il pagamento rateale previsto dai nuovi istituti ove terminasse successivamente all’apertura del dibattimento, impedisse di beneficiare della non punibilità, è stata introdotta in questi casi la sospensione del processo penale fino alla conclusione del predetto versamento rateale.

A tal fine viene disciplinata una procedura ad hoc in base alla quale il contribuente dà immediata comunicazione:

a) all’Autorità giudiziaria che procede, dell’avvenuto versamento delle somme dovute o, in caso di pagamento rateale, del versamento della prima rata;

b) all’agenzia delle Entrate dell’invio della predetta comunicazione, indicando i riferimenti del relativo procedimento penale.

Il processo penale è sospeso dalla ricezione della comunicazione sino al momento in cui il giudice viene informato dall’agenzia delle Entrate della corretta definizione della procedura e dell’integrale versamento delle somme dovute ovvero della mancata definizione della procedura o della decadenza del contribuente dal beneficio della rateazione.

La norma prevede che durante il periodo di sospensione possano comunque assumersi le prove con incidente probatorio cioè a dire nei casi in cui l’indagato o il Pm abbiano il fondato dubbio che le prove possano deteriorarsi, e quindi non essere più attendibili (circostanza abbastanza inconsueta per i procedimenti relativi ai reati tributari in questione).

Esclusione di altri benefici

Da notare che l’integrale pagamento del debito tributario prima dell’apertura del dibattimento per altri reati tributari (dichiarazioni infedeli, fraudolente ecc.) costituisce circostanza attenuante (abbattimento della pena, non applicazione misure accessorie ecc.).

In caso di adesione ad uno degli istituti della tregua fiscale per fruire di tali benefici non c’è alcuno spostamento temporale e pertanto il momento entro cui pagare (anche a rate) resta l’apertura del dibattimento.

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